hronline
     n. 19 anno 2017

La tutela economica per il lavoratore licenziato è il rimedio prevalente. In Italia e nel mondo

di Franco Toffoletto

di Franco Toffoletto

Oggi in Italia, come nella maggior parte delle legislazioni straniere, al lavoratore (salvo rare eccezioni) spetta solo un risarcimento in caso di licenziamento ingiustificato.
E' questo il dato che emerge da un'indagine condotta a livello globale sul regime sanzionatorio applicabile alle aziende di medie/grandi dimensioni in caso di licenziamento individuale (con esclusione delle ipotesi di licenziamento discriminatorio).
Ciò che è emerso chiaramente è che in caso di licenziamento senza giusta causa o senza giustificato motivo, la tutela per il lavoratore è (quasi sempre) solo monetaria al contrario di quanto alcuni pensano nel nostro paese per i quali la reintegrazione è l'unica misura adeguata.
Un esempio per tutti: nel Regno Unito, il datore di lavoro, se perde la causa è condannato al pagamento di un indennizzo il cui ammontare è determinato dal giudice sulla base di ciò che ritiene "giusto ed equo" in considerazione della perdita subìta dal lavoratore, ma che in ogni caso non può superare un importo massimo pari (ad oggi) a circa £ 78.000. La reintegrazione è prevista dall'ordinamento ma di fatto avvocati e giudici affermano che non accade mai.
Ed è così anche in Francia, dove la recentissima riforma del lavoro ha introdotto un meccanismo di calcolo dell'indennità collegato all'anzianità di servizio. I giudici francesi, in pratica, nel determinare l'importo spettante al lavoratore illegittimamente licenziato, dovranno attenersi a una tabella prevista dalla legge, che fissa l'ammontare del risarcimento tra un minimo e un massimo, crescente con l'aumentare dell'anzianità, con un tetto di 20 mesi di retribuzione a partire dai 29 anni di servizio. Non tanto diverso dalla nostra indennità di anzianità prevista dal codice civile nel 1942...
A ben vedere la Francia si è, di fatto, allineata al sistema introdotto nel nostro paese dal Jobs Act, che per i licenziamenti - sia quelli per giustificato motivo soggettivo che oggettivo - ha previsto il risarcimento, predeterminato e crescente con l'anzianità di servizio, quale unico rimedio applicabile.
Nessuna discrezionalità in questo caso per i giudici, che in Italia dovranno limitarsi ad applicare l'indennità determinata dalla legge, pari a 2 mensilità di retribuzione per ogni anno di servizio, con un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità.
Stesso meccanismo anche in Spagna, dove peraltro l'ammontare del risarcimento (previsto anche qui quale rimedio applicabile in via generale in caso di licenziamento ingiustificato) è stato ridotto dalla riforma del 2012, pur rimanendo collegato agli anni di servizio prestati in azienda.
Il pagamento di un'indennità risarcitoria in caso di licenziamento ingiustificato prevale anche in altri  Paesi europei, quali, ad esempio, Danimarca (pari nel massimo a 6 mensilità), Svezia (compreso tra 16 e 32 mensilità), Irlanda (pari nel massimo a 2 anni di retribuzione) e Ungheria (pari nel massimo a 12 mensilità); e ancora in Belgio (generalmente compreso tra 3 e 17 settimane di retribuzione), Svizzera (pari nel massimo a 6 mensilità) e Finlandia (compreso tra 3 e 24 mensilità).
La tutela monetaria prevale anche nei Paesi extra-europei. Si pensi ad esempio all'Australia, al Messico, alla Turchia e agli Emirati Arabi dove il risarcimento può arrivare fino a un massimo di 3 mesi di retribuzione; o ancora all'Argentina e al Cile dove non esiste in nessun caso un rimedio diverso dall'indennità risarcitoria.
Una situazione unica è rappresentata dagli Stati Uniti, che ad oggi rappresentano l'unico Paese (tra quelli esaminati) in cui non trova applicazione alcuna sanzione, considerato che il licenziamento, salvo alcune specifiche eccezioni, può essere intimato in qualunque momento, anche senza preavviso e motivazione.
E la reintegrazione? Sono ormai pochissimi i paesi in cui è prevista quale rimedio unico ed esclusivo come era in Italia prima della riforma del 2012. E' questo il caso di Austria, Germania, Repubblica Ceca e Romania; e di altri paesi, quali Russia, Panama o Portogallo, dove tuttavia il lavoratore può optare per il pagamento di un'indennità sostitutiva.
Maggiori dettagli sono contenuti nella nostra ultima Law Map realizzata dall'Avv. Chiara Taddei e consultabile sul sito lawmaps.toffolettodeluca.it.

Franco Toffoletto, Managing partner di Toffoletto De Luca Tamajo

 

  • © 2024 AIDP Via E.Cornalia 26 - 20124 Milano - CF 08230550157 - tel.02/6709558 02/67071293

    Web & Com ®