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     n. 20 anno 2017

Uso e … abuso dei permessi ex Lege n. 104/92: quali tutele per l’azienda?

di Edgardo Ratti

di Edgardo Ratti

L'opinione pubblica è tornata recentemente ad interrogarsi sull'abuso dei permessi ex Lege n. 104/92 da parte dei dipendenti sia pubblici che privati.

Come noto, la egge attribuisce ai parenti di persone affette da disabilità un determinato numero di giorni di permesso (retribuiti direttamente dall'INPS) in cui il lavoratore può assentarsi dal lavoro per assistere il parente disabile; il ché rappresenta senza dubbio una misura giusta e di civiltà che però viene spesso purtroppo abusata da alcuni lavoratori che utilizzano i permessi per fare tutto fuorché assistere il parente disabile.

In alcuni casi, infatti, i permessi vengono utilizzati per le più fantasiose attività: allungare le ferie, giocare a calcetto con gli amici, partecipare ad una maratona o addirittura volare oltreoceano per dedicarsi al cinema porno.

L'utilizzo improprio dei permessi previsti dalla Legge n. 104/92 è un fenomeno in crescita negli ultimi anni; il ché pone un tema rilevante sia alla collettività che alle aziende datrici di lavoro.

Quanto alla collettività, l'utilizzo improprio dei permessi può valere a configurare - così come è stato riconosciuto dalla Cassazione -finanche una truffa ai danni dello Stato ai sensi dell'art. 640 c.p., essendo il permesso retribuito dall'INPS e quindi dalle finanze pubbliche.

Il danno a carico delle aziende datrici di lavoro non è però minore, dovendosi considerare come esse sopportino in ragione di ciò forti disagi organizzativi i quali sono peraltro destinati a produrre anche negativi impatti sulla produttività ed efficienza delle attività sì da comportare in ultima analisi apprezzabili danni economici.

Il disvalore della condotta del dipendente che abusa dei permessi è pertanto evidente e la giurisprudenza non ha usato mezzi termini nel definire simile comportamento un vero e proprio "abuso del diritto", giungendo ad affermare che il datore di lavoro, che legittimamente sospetti l'uso distorto dei permessi, può fare verificare la condotta del dipendente tramite le agenzie investigative e, in caso di verificato abuso, procedere addirittura al licenziamento per giusta causa del lavoratore infedele.

Occorre tuttavia evidenziare come vi siano oscillazioni giurisprudenziali circa la ricostruzione della nozione dell'abuso dei permessi: parte della giurisprudenza ritiene infatti che sia sufficiente lo svolgimento anche solo di parziali attività non legate all'assistenza per integrare l'abuso del diritto, mentre un altro orientamento giurisprudenziale ritiene che eventuali attività non assistenziali svolte per un breve lasso di tempo siano irrilevanti laddove abbiano comunque consentito al dipendente di svolgere la funzione assistenziale in favore del parente disabile.

Si rende pertanto necessaria la verifica caso per caso della fattispecie, potendo risultando difficile in alcuni casi (certamente non quelli macroscopici in cui il lavoratore dichiari di dover assistere l'anziana nonna e poi vada a giocare a calcetto con gli amici) determinare la linea di demarcazione tra utilizzo proprio ed improprio dei permessi.

A tali fini sarà essenziale per il datore di lavoro poter disporre, da parte degli investigatori privati, di una relazione che sia non solo particolareggiata ma anche avente ad oggetto un arco temporale sufficientemente rilevante sì da dimostrare l'eventuale condotta recidiva del lavoratore infedele.

L'augurio - e si parla anche a nome della collettività - è che i controlli pubblici, svolti anche dalla Guardia di Finanza, così come quelli privati attuati tramite le agenzie investigative incaricate dalle aziende datrici di lavoro possano smascherare i tanti e troppi "furbetti" che fanno uso improprio dei permessi ex Lege n. 104/92 sì da potere riconsegnare a tali permessi la loro sacrosanta funzione sociale.

avv. Edgardo Ratti, Partner Trevisan & Cuonzo

 

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