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     n. 7 anno 2017

Il puzzle dei voucher

di David Trotti

di David Trotti

Nei giorni scorsi c'è stato un piccolo terremoto per chi utilizza voucher ed appalti con la abrogazione, dal 17 marzo 2017 operata dal D.L. 25 del 2017, del lavoro accessorio, e abrogazione di alcune norme sugli appalti che riporta al passato la solidarietà appalti. Quanto è stato realizzato comporta una serie di problemi operativi nella gestione concreta delle procedure soprattutto per i voucher, in quanto manca la connessione tra la scomparsa del lavoro accessorio e la permanenza dei buoni cartacei acquistati fino al 17 Marzo: è assente il cosiddetto regime intertemporale. Tutta Italia perciò è in attesa delle considerazioni dell'Inps ovvero delle modifiche in sede di conversione, anche se vedremo il Ministero ha cercato di metterci una pezza con una news. Devo dire che gestire le aziende sta divenendo un problema dal punto di vista giuridico in quanto sempre più siamo costretti a ricorrere a questi atti amministrativi che, si può dire, non hanno alcun posizionamento nella gerarchia delle fonti e che molto spesso gli operatori non italiani non capiscono. Ma questo abbiamo e dunque riepilogando la situazione, possiamo dire che:

  • Le prestazioni di lavoro accessorio dal punto di vista legale non esistono più a partire dal 17 marzo 2017. Dal 17 marzo non è più possibile acquistare buoni lavoro con nessuna delle modalità previste in precedenza (procedure telematiche INPS, sportelli bancari, Poste, tabaccai...).
  • I buoni per prestazioni di lavoro accessorio acquistati alla data del 17 marzo 2017 possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017 anche se non esiste più la forma di lavoro per cui sono stati creati e di cui rappresentano la forma di pagamento. Rimangono le procedure, ricordando a questo proposito che in data 7 Marzo l'Ispettorato Nazionale aveva aggiornato le caselle email a cui inviare le comunicazioni, senza che il lavoro accessorio esista (qui auspichiamo le modifiche in sede di conversione che determinino un regime transitorio).

Annotiamo inoltre che, dopo un paio di giorni di black-out, il sito Inps per le prenotazioni funziona e che quindi, tecnicamente, il processo delle comunicazioni può realizzarsi nella sua interezza. In molti sostengono inoltre che le sanzioni per il lavoro accessorio non possono essere applicate in quanto abrogata la forma legale di riferimento.

Il problema e l'imbarazzo esiste per tutti anche se sul sito del Ministero del Lavoro ed una nota dell'Ispettorato nazionale del Lavoro cercano di metterci una pezza, di tipo amministrativo, che dovrebbe questo sì vincolare gli accertatori.

Ecco i testi dei due "documenti" amministrativi:

Voucher: Ministero del lavoro, i buoni richiesti alla data di entrata in vigore del Decreto 25/2017 dovranno essere utilizzati, nel periodo transitorio, nel rispetto delle norme previgenti.

Il Decreto legge 17 marzo 2017, n. 25, "Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti", dispone, al primo comma dell'articolo 1, l'abrogazione degli articoli 48, 49 e 51 del Decreto legislativo n. 81/2015 relativi alla disciplina del lavoro accessorio.

Al comma 2 la norma prevede che possano essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017 i buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto.

A tale proposito, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali chiarisce che l'utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, nel periodo transitorio sopra ricordato, dovrà essere effettuato nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro accessorio previste nelle norme oggetto di abrogazione da parte del decreto.

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato a sua volta la nota prot. 2558 del 21 marzo 2017, con la quale porta a conoscenza degli organi di vigilanza il comunicato del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Oggetto: comunicato del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - Decreto legge 17 marzo 2017, n. 25, "Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti. Con riferimento al Decreto in oggetto, si segnala a codesti Uffici il comunicato del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, disponibile on line al seguente link: http://www.lavoro.gov.it/stampa-emedia/Comunicati/Pagine/Voucher-Ministero-del-lavoro.aspx. In particolare, il Ministero ha chiarito "che l'utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, nel periodo transitorio sopra ricordato, dovrà essere effettuato nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro accessorio previste nelle norme oggetto di abrogazione da parte del decreto".

Questa dunque la situazione che gli operatori devono considerare nella applicazione concreta. Ci si permetta una piccola considerazione, qui per analogia potrebbe applicarsi il cosiddetto fumus boni iuris, ovvero la «parvenza di buon diritto», chein giudizio esprime la presunzione dell'esistenza di adeguati presupposti per applicare un istituto giuridico, perché la norma è assolutamente poco chiara ed ha creato e crea ipotesi di comportamento non viziati da sicuramente da intenti del datore di lavoro punibili.

Per quanto riguarda invece gli appalti, dal 17 Marzo 2017 il committente risponde direttamente nei riguardi del lavoratore e degli enti previdenziali, anche se non è stato escusso il patrimonio dell'appaltatore o del subappaltatore. Scomparso anche il potere dei CCNL di definire procedure di controllo sugli appalti. Viene, così, dato un colpo di spugna alla Legge 92/2012, riaprendo tutta una serie di questioni e di problemi su responsabilità e solidarietà negli appalti per cui l'azienda che appalta sarà tenuta a esercitare un controllo rigorosissimo su quella a cui affida un appalto.

Davis Trotti, Coordinatore Nazionale Centro studi AIDP

 

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