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     n. 15 anno 2017

Le Sezioni Unite risolvono il contrasto giurisprudenziale a proposito dei soggetti legittimati ad esercitare il diritto di convocare assemblee sindacali in azienda

di Marcello Floris

di Marcello Floris

Con la sentenza n. 13978/2017 del 6 giugno scorso, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hannorisolto il contrasto emerso in giurisprudenza in relazione alla possibilità o meno di riconoscere il diritto di convocare l'assemblea sindacale di cui all'art. 20 dello Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300/1970), oltre che alle RSU come organo collegiale, anche ai singoli membri di tale organo.

In estrema sintesi, questo è il caso che ha dato origine alla pronuncia delle Sezioni Unite: con ricorso ai sensi dell'art. 28 della Legge n. 300/1970, un'organizzazione sindacale conveniva in giudizio una società chiedendo che venisse dichiarato il carattere antisindacale del comportamento aziendale, consistito nel mancato accoglimento della richiesta di assemblea retribuita avanzata dalla stessa parte ricorrente. Il Tribunale di Nola rigettava la richiesta con decreto contro il quale l'organizzazione sindacale proponeva opposizione, che venivapoi rigettata sul presupposto che la richiesta di assemblea retribuita fosse stata avanzata da una sola componente (la FIOM CGL) della RSU aziendale, e non dunque dall'organismo sindacale dell'azienda nella sua composizione unitaria.
La Corte d'Appello di Napoli tuttavia riformavala sentenza di primo grado, ordinando alla società la cessazione della condotta, ritenuta antisindacale. Avverso tale sentenza la società ricorreva alla Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, la quale, preso atto dell'esistenza di contrasti giurisprudenziali sul tema, ha rimesso il ricorso al Primo Presidente per l'assegnazione alle Sezioni Unite.

Sul tema, occorre ricordare innanzitutto che, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto dei Lavoratori, le Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA), singolarmente o congiuntamente, sono legittimate ad indire assemblee nei luoghi di lavoro per trattare materie di interesse sindacale e del lavoro. L'assemblea è retribuita con il limite massimo di dieci ore annue.

In base all'art. 19 dello Statuto dei Lavoratori, le RSA possono essere costituite su iniziativa dei lavoratori nell'ambito di qualsiasi associazione sindacale che abbia firmato un contratto collettivo applicato nell'unità produttiva, di livello nazionale, provinciale o aziendale, o che abbia attivamente partecipato alle trattative per il contratto collettivo.

Accanto alle RSA, è stato previsto e disciplinato dal Protocollo di Intesa del 23 luglio 1993 e dall'Accordo Interconfederale del 20 dicembre 1993 (accordi sottoscritti dal Governo, Confindustria, CGIL e UIL) un altro modello di rappresentanza sindacale aziendale, costituito dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU). Inoltre, con il Protocollo di Intesa del 2013 e con l'Accordo Interconfederale del 10 gennaio 2014, recante il "Testo Unico della rappresentanza", Cgil, Cisl e Uil con Confindustria hanno definito nuovamente le regole generali sulle forme di rappresentanza in azienda, riprendendo la disciplina contenuta dell'Accordo Interconfederale del 1993 e adeguando la stessa alle nuove intese interconfederali.

La RSU si caratterizza per essere un'unica rappresentanza per tutti i sindacati in azienda e per essere costituita su iniziativa delleassociazioni sindacali aderenti alle confederazioni firmatarie degli accordi interconfederali di riforma della rappresentanza in aziendaoppure su iniziativa delle associazioni sindacali firmatarie del CCNL applicato in azienda o comunque abilitate a presentare liste elettorali per l'elezione dei rappresentanti, purché abbiano espresso adesione formaleall'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, al Protocollo del 31 maggio 2013 nonché all'accordo interconfederale del 10 gennaio 2014.
Le decisioni relative alle materie di competenza delle RSU sono assunte dalle stesse a maggioranza.

Attualmente, il potere di convocare l'assemblea dei lavoratori di cui all'art. 20 dello Statuto dei Lavoratori è riconosciuto, oltre che alle RSA (laddove ancora previste), anche alle RSU, alle quali sono state trasferite, per effetto dell'Accordo Interconfederale del 20 dicembre 1993 e dei successivi accordi interconfederali di riforma della contrattazione collettiva, le funzioni e le prerogative proprie delle RSA.

Sul punto, tuttavia, a causa dei particolari connotati strutturali delle RSU e delle relative modalità costitutive, sono sorti alcuni problemi applicativi riguardo all'individuazione dei soggetti legittimati ad esercitare il diritto di convocare assemblee retribuite ex art. 20 dello Statuto dei Lavoratori: la questione è, appunto, quella di capire se tale diritto possa essere esercitato direttamente dal singolo componente della RSU ovvero in maniera collegiale.

Sul punto, la Cassazione non ha seguito un orientamento univoco: un primo orientamento (Cass. n. 2855 del 2002; Cass. n. 21909 del 2009) ha affermato la natura di organo collegiale delle RSU, chiamate a deliberare a maggioranza sulle scelte in materia sindacale, ed ha dunque escluso che la sua singola componentepossa esercitare autonomamente il potere di indire l'assemblea.

Un'altra sentenza(Cass. n. 1892/2005), nel rigettare il ricorso proposto da una società, ha invece affermato che al singolo membro della RSU devono essere riconosciute non soltanto le prerogative già riconosciute ai dirigenti delle RSA, ma anche quelle proprie dell'intera RSA, quale il diritto di indire l'assemblea sindacale ex art. 20 dello Statuto dei Lavoratori.

La tesi è stata infine condivisa dalla sentenza della Cassazione n. 15437 del 2014 (poi confermata anche da Cass. n. 17458/2014).L'art. 4 dell'Accordo Interconfederale del 20 dicembre 1993stabilisceche i componenti delle RSU subentrano ai dirigenti delle RSA nella titolarità dei diritti, permessi e libertà sindacali e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al Titolo III della Legge n. 300/1970.Il successivo art. 5dispone che alle RSA e ai loro dirigenti subentrano le RSU nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto delle disposizioni di legge. Pertanto, su queste considerazioni, l'orientamento indicato conferma chealle RSU, consideratecollegialmente, ma anche a ciascun suo componente, sono state pattiziamente riconosciute le prerogative sindacali delle RSA, tra cui il diritto di indire l'assemblea sindacale ex art. 20 dello Statuto dei Lavoratori.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ritenuto di condividere quest'ultimo indirizzo. Del resto - afferma la Corte - non merita di essere condivisa quella tesi dottrinale secondo cui l'affermazione di legittimazioni concorrenti (sia delle RSU come organo collegiale sia di ogni sua componente sindacale) colliderebbe contro il principio democratico, necessariamente maggioritario, e ridurrebbe la RSU "ad una mera sommatoria di distinte rappresentanze". Difatti, secondo le Sezioni Unite, il principio di maggioranza deve essere applicato nel momento in cui si delibera e non nel momento in cui si esercitano diritti che non implicano decisioni vincolanti nei confronti degli altri. Pertanto, secondo le Sezioni Unite, il principio di maggioranza che governa le RSU non è incompatibile con il diritto di ciascun membro delle RSU di richiedere la convocazione dell'assemblea sindacale; diritto che - come sottolineato dalle Sezioni Unite - si desume sia dall'Accordo Interconfederale del 1993 sia da quello del 10 gennaio 2014 (che tuttavia non era applicabile "rationetemporis" alla controversia oggetto del giudizio di legittimità).

Avvocato Marcello Floris
Partner, Co - Head Employment and Pensions (Italy), Eversheds Sutherland 

 

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