hronline
     n. 17 anno 2018

Le indennità di licenziamento alla luce della sentenza della Corte Costituzionale e le ripercussioni sull’offerta conciliativa

di Angelo Zambelli

di Angelo Zambelli

Come noto, qualche giorno fa la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 3, comma 1, del Decreto legislativo n.23/2015 relativo al contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, nella parte non modificata dal successivo Decreto legge n.87/2018, c.d. "Decreto dignità" (convertito ad agosto dalla L. 96/2018), che stabilisce in modo rigido l'indennità spettante al lavoratore ingiustificatamente licenziato. In particolare, la Consulta ha dichiarato contraria ai principi di ragionevolezza e di uguaglianza e in contrasto congli articoli 4 e 35 della Costituzionela previsione di un'indennità crescente in ragione della sola anzianità di servizio del lavoratore (due mesi per ogni anno di servizio).
La Consulta nulla ha disposto, invece, circa i tetti minimo e massimo previsti dal Jobs Act nel 2015 nella misura minima di 4 e massima di 24 mensilità, innalzati recentemente dal Decreto Dignità, rispettivamente, a 6 e 36 mensilità. Da ciò deriva- quale diretta conseguenza - che, in caso di licenziamento ritenuto illegittimo perché sfornito di giusta causa o di giustificato motivo, il giudice ora potrà accordare al lavoratore un'indennità oscillante tra 6 e 36 mensilità.
La sentenza, infatti, col cancellare il meccanismo sanzionatorio, restituisce al giudice il ruolo di valutare il caso concreto e di stabilire di volta in volta la relativa indennità risarcitoria: è ragionevole ipotizzare che tale quantificazione sarà ancorata ai criteri stabiliti dall'art. 18 S.L., comma 5, ossia l'anzianità di servizio, il numero di dipendenti occupati, le dimensioni dell'attività economica nonché il comportamento e le condizioni delle parti.
Lo stesso dicasi per i lavoratori delle c.d. "piccole imprese", ossia i dipendenti delle aziende che non raggiungono i requisiti dimensionali di cui all'art. 18, St. Lav.: anche in tal caso, la sentenza della Corte Costituzionale determina esclusivamente il venir meno del fattore valorizzante l'anzianità di servizio (una mensilità per ogni anno), ma non è intervenuta sui tetti minimo e massimo previsti per l'accertata illegittimità del licenziamento e recentemente modificati per effetto del Decreto Dignità (minimo 3 mensilità - in luogo delle 2 previste in precedenza - e massimo 6).
La decisione - la cui portata potrà essere meglio compresa nelle prossime settimane dopo la pubblicazione della sentenza con le relative motivazioni - avrà presumibilmente importanti ripercussioni anche sull'istituto dell'offerta di conciliazione, introdotta dall'art. 6 del D.Lgs. 23/2015, norma non direttamente coinvolta nell'incidente di costituzionalità che ha dato origine alla vicenda. Come noto, il Jobs Act ha previsto un'esenzione fiscale e contributiva integrale per l'indennità risarcitoria corrisposta - a mezzo assegno circolare e presso le "sedi protette" - nell'ambito della conciliazione con il dipendente (assunto successivamente al 7 marzo 2015) a fronte della rinuncia da parte di quest'ultimo all'impugnazione del licenziamento, purché calcolata secondo l'analogo automatismo collegato all'anzianità di servizio ivi previsto. Con la successiva Legge n. 96/2018, che ha convertito con modifiche il Decreto Dignità, il legislatore ha elevato a 3 e a 27 mensilità, rispettivamente, l'indennità minima e massima dell'offerta di conciliazione.
Per i dipendenti delle piccole imprese potrà essere offerta mezza mensilità per ogni anno di servizio con un minimo di una mensilità e mezza e fermo il limite massimo di 6 mensilità rimasto immutato.
Nonostante la decisione della Consulta abbia lasciato inalterati tali importi, è lecito ritenere che la pronuncia in commento avrà l'effetto di eliminare qualsiasi appeal all'offerta di conciliazione per quanto concerne i dipendenti delle grandi imprese. E' evidente che - nel quadro normativo venutosi a creare con tale decisione - difficilmente il dipendente licenziato rinuncerà ad un giudizio che potenzialmente, in caso di accertamento dell'illegittimità del licenziamento, potrà garantirgli un'indennità risarcitoria (oscillante tra 6 e 36 mensilità) di gran lunga superiore rispetto alla prevista indennità di conciliazione.
Per quanto invece concerne le c.d. "piccole imprese", nonostante il venir meno anche in tal caso il meccanismo di quantificazione automatica dell'indennità risarcitoria in caso di soccombenza, l'offerta di conciliazione conserva quasi intatta la sua capacità dissuasiva rispetto ad un possibile contenzioso, atteso il ristretto ambito di liquidazione che i rispettivi tetti minimo e massimo (da 3 a 6 mensilità) in ogni caso impongono.
Vedremo nei mesi o anni a venire se il Legislatore sarà in grado di intervenire nuovamente elaborando un nuovo meccanismo sanzionatorio o se - di contro - lascerà alla giurisprudenza il compito di colmare il vuoto che la recentissima decisione di incostituzionalità ha creato.

avv. Angelo Zambelli, Co-Managing Partner, Grimaldi Studio Legale 

 

  • © 2024 AIDP Via E.Cornalia 26 - 20124 Milano - CF 08230550157 - tel.02/6709558 02/67071293

    Web & Com ®