Statuto regionale AIDP Abruzzo Molise

 APPROVATO IL 17/03/2023


Art. 1 Costituzione, denominazione durata e natura
Nell’ambito dell’Associazione Italiana per la Direzione del Personale (A.I.D.P.) è costituito, a norma dell’Articolo 20 dello
statuto Nazionale, il Gruppo Regionale dell’Abruzzo e Molise, denominato A.I.D.P. – Gruppo Abruzzo e Molise.
L'Associazione è a durata illimitata nel tempo ed è regolata a norma del Titolo I Cap. III, articolo 36 e segg. del Codice
civile nonché dalle leggi nazionali ed europee e dal presente Statuto.
Tutti i partecipanti all'Associazione sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto, del Regolamento edel
Codice Etico e Deontologico, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.
L’Associazione intende operare nell’ambito di quanto previsto dalla Legge 4/2013 e seguenti modifiche,
integrazioni e abrogazioni.

Art. 2 Sede e Sezioni
Il Gruppo ha sede a Spoltore (PE) in via F. Fellini, n° 2, presso il centro commerciale L’Arca .
Possono essere costituite Sezioni Provinciali o zonali laddove esista un consistente nucleo di Soci (almeno quindici).
L’eventuale modifica della sede ovvero l’istituzione di sedi secondarie, non comporta la modifica del presente Statuto.

Art. 3 Scopo
L’Associazione è apolitica e non ha fini di lucro.
Il Gruppo si prefigge lo scopo di promuovere l’attività dell’Associazione, nell’ambito territoriale dell’Abruzzo e del Molise,
per le finalità previste dallo Statuto Nazionale e nelle forme di cui allo Statuto stesso: in particolare il Gruppo si prefigge
lo scopo di contribuire allo sviluppo economico e sociale delle due regioni, promuovendo e diffondendo, con azioni anche
formative, la cultura del lavoro, quale primario mezzo di espressione delle capacità della persona, nonché ad essere il
punto di riferimento per tutti i professionisti che operano a qualunque titolo nell’area delle risorse umane.
Nell'ambito delle proprie attività AIDP promuove lo sviluppo e la tutela della professionalità HR anche attraverso processi
di certificazione della professione HR. Tali processi possono essere sviluppati in partnership con enti certificatori
attenendosi alle linee programmatiche della Direttiva Europea 2005/36 e del D.lgs. 206/2007 e successive modifiche,
integrazioni e modificazioni, prevedendo anche standard di riferimento per la formazione professionale.


Art. 4 Soci
Possono far parte del Gruppo le persone fisiche che abbiano i requisiti richiesti dallo Statuto Nazionale, che abbiano la
residenza e/o il domicilio e/o operino professionalmente nel territorio dell’Abruzzo o del Molise.
Coloro i quali intendono aderire all’A.I.D.P., devono presentare domanda di iscrizione indirizzata al Presidente del
Gruppo Regionale, il quale, verificata la sussistenza dei requisiti professionali soggettivi, la approva e la inoltra al
Segretario.
Ricevuta la richiesta approvata dal Presidente, il Segretario richiede alla persona interessata il versamento della quota
associativa nella misura fissata e, ricevuto riscontro di avvenuto pagamento, trasmette la scheda del nuovo socio alla
Segreteria nazionale tramite aggiornamento on line degli anagrafici soci.
I soci si dividono in:
a) Soci Ordinari: tutti coloro che non sono compresi nelle casistiche dei seguenti punti b, c e d.
b) Soci Ordinari Giovani
c) Soci Onorari: persone che, esterne all’A.I.D.P., collaborano e danno significativi contributi al raggiungimento degli
scopi richiamati all’ Art. 3. Essi non possono superare il numero di 15 e vengono eletti dal Consiglio Direttivo su
proposta del Presidente. I soci onorari non contribuiscono alla quota associativa, non esercitano diritto di voto e non
possono ricoprire cariche istituzionali all’interno dell’associazione.
d) Soci Sostenitori
A ciascun socio spetta il diritto ad esprimere un unico voto ed è esclusa la temporaneità dalla partecipazione alla vita
associativa.
I soci che cessano di svolgere le funzioni professionali in relazione alle quali sono stati ammessi, per cause diverse dal
pensionamento, devono prontamente e per iscritto comunicarlo al Segretario del Gruppo Regionale.
La qualifica di Socio si perde per:
1) Dimissione volontaria, comunicata per iscritto al Segretario.
2) Morosità protrattasi oltre i termini previsti dal Comitato Esecutivo Regionale.
3) Radiazione deliberata dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo Regionale a seguito di comportamenti
gravemente lesivi del prestigio dell'Associazione o di gravi violazioni dello Statuto o del Codice Etico e Deontologico,
a seguito di un procedimento disciplinare svolto secondo le previsioni dell'articolo 18 dello Statuto Nazionale.
Il provvedimento di radiazione deve essere conseguente al parere espresso dal Collegio Regionale dei Probiviri,
presuppone la convocazione dell’interessato e la valutazione di ogni elemento eventualmente avanzato a discolpa. Il
provvedimento espresso dal Consiglio Direttivo Regionale non è impugnabile.
La quota di iscrizione è individuale e non trasferibile.
Coloro che presentano domanda di iscrizione sono a conoscenza esplicitamente di tutte le norme, regole e regolamenti del presente Statuto.
I Soci ordinari che non abbiano compiuto i 35 anni (o la diversa età stabilita dal Consiglio direttivo) alla data del 1°
gennaio di ciascun anno associativo sono definiti Soci ordinari giovani e fruiscono delle agevolazioni determinate dal
Consiglio direttivo.
Sono Soci onorari AIDP coloro che, anche se non iscritti ad AIDP, hanno dato e continuano a dare, in via continuativa,
particolare lustro all’Associazione con la loro opera o contributi riconosciuti particolarmente significativi e qualificanti nel
campo delle Risorse Umane, determinanti per lo sviluppo e l’immagine della professione, anche e non solo attraverso
pubblicazioni, attività di ricerca e di docenza.
La qualifica di Socio Onorario viene attribuita dal Consiglio Direttivo, su iniziativa del Presidente.

Art. 5 Organi Sociali
Gli organi sociali del Gruppo Regionale sono:
 L’Assemblea del Gruppo Regionale
 Il Presidente Regionale
 Il Consiglio Direttivo Regionale (CDR)
 Il Comitato Esecutivo Regionale (CER)
 Il Segretario Generale
 Il Collegio Regionale dei Probiviri (CRP)
Le cariche sociali del Gruppo Regionale sono gratuite, salvo le spese sostenute per viaggi o trasferte, ma comunque
comprovate da idonea documentazione originale, preventivamente autorizzate dal Presidente.

Art. 6 Assemblea del Gruppo Regionale
L’Assemblea è l’organo sovrano deliberativo del Gruppo. Essa è composta dai Soci in regola con il pagamento della
quota associativa prevista per l’anno in corso, soci cui spetta il diritto di voto, e deve essere convocata almeno una volta
all’anno, di norma entro il 30 giugno, per deliberare:
1) Sull’approvazione della relazione sull’attività sociale svolta nell’anno precedente e su quella programmata per
l’anno successivo.
2) Sull’approvazione del rendiconto economico e finanziario dell’anno precedente.
3) Sulla misura delle quote associative regionali annuali future.
L’Assemblea provvede inoltre:
a) Ad eleggere, sulla base di candidature liberamente espresse presentate dai Soci disponibili ad impegno attivo ed
in regola con le quote associative dell’anno in corso, il Presidente, i Vicepresidenti, i Consiglieri e il Collegio dei
Probiviri dopo averne preventivamente determinato, nei limiti previsti dai relativi articoli, il numero.
b) A procedere, in costanza del mandato del Consiglio Direttivo Regionale e su proposta di questo, ad elezioni
suppletive, per reintegrare il numero dei componenti il CDR stesso e/o sostituire i componenti, compreso il
Presidente, i Vicepresidenti ed i componenti del Collegio Regionale dei Probiviri che abbiano perso la qualità di Soci
del Gruppo o siano dimissionari dalla carica;
c) a discutere e approvare eventuali proposte di modifica al presente Statuto che siano in linea con il dettato dello
Statuto Nazionale;
d) A disciplinare ogni altro argomento attinente all’attività del Gruppo che non sia di competenza specifica di altri organi;
e) Ad esprimersi su ogni altra problematica prevista dagli articoli del presente statuto.
Il diritto di voto è esercitato secondo il disposto dell'art. 2532, II comma del c.c. e a ciascun socio spetta un solo voto,
che può essere esercitato con la convocazione in presenza o a distanza secondo le modalità stabilite dal Consiglio
Direttivo attraverso un apposito regolamento.
L’Assemblea, oltre che nella ipotesi di cui al presente articolo, è convocata, in sede straordinaria, quando lo ritenga
necessario, con propria delibera, il CDR o su richiesta scritta indirizzata al Presidente e contenente la motivazione e
l’ordine del giorno, almeno il 25% dei Soci del gruppo in regola con il pagamento della quota associativa dell’anno in
corso.
In tal caso, l’Assemblea dovrà tenersi entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
L’avviso di convocazione dell’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene inviato per posta ordinaria o per posta
elettronica dal Presidente ai Soci almeno 15 giorni prima e deve contenere l’elenco degli argomenti all’ O.d.G., il giorno,
l’ora e il luogo della stessa in prima e seconda convocazione. Quest’ultima potrà essere tenuta nello stesso giorno della
prima convocazione, ma almeno un’ora dopo.
L’assemblea è validamente costituita quando:
a. in prima convocazione siano presenti, di persona o per delega, almeno la metà dei Soci in regola con il pagamento
della quota sociale;
b. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, anche per
delega e può essere convocata con lo stesso avviso.
Ogni Socio che abbia diritto al voto può essere portatore, escluse le assemblee che prevedono modalità di voto a
distanza, fino ad un massimo di 5 deleghe nei termini e con le modalità stabilite dal Regolamento.
Le deliberazioni si intendono adottate se approvate dalla maggioranza dei presenti di persona o per delega. Il voto è
espresso in modo palese. La votazione a distanza è deliberata dal Consiglio Direttivo e la convocazione dovrà
contenere la precisazione che trattasi di votazione a distanza nonché l’indicazione della data e ora di chiusura della votazione e del luogo ove avviene lo scrutinio.
Le elezioni degli organi associativi si svolgono a scrutinio segreto; esse potranno essere svolte con voto palese se
deliberato all’unanimità dei presenti.
In occasione del rinnovo degli Organi Statutari, l’Assemblea nomina un Comitato elettorale composto da almeno 3 iscritti,
al quale compete di presiedere allo svolgimento delle operazioni elettorali, in applicazione delle norme e procedure
stabilite e a redigere apposito verbale firmato.
Il Presidente in carica presiede le Assemblee. In sua assenza l’Assemblea verrà presieduta da un Socio ordinario e/o
fondatore da Lui stesso delegato o in mancanza di tale ipotesi da un Socio ordinario e/o fondatore nominato
dall’Assemblea stessa a maggioranza e con voto palese.

Art. 7 Il Consiglio Direttivo
7.1 Struttura
Il Consiglio Direttivo è composto da:
A) il Presidente Regionale
B) i Vicepresidenti
C) i Consiglieri eletti dall’Assemblea
D) il Presidente uscente
E) il Segretario generale, senza diritto di voto qualora non rivesta la carica di Consigliere
F) i componenti del Collegio Regionale dei Probiviri, senza diritto di voto
G) gli invitati permanenti senza diritto di voto, cioè:
a) il delegato dei Soci Giovani Aggregati.
b) coloro che hanno ricoperto in passato la carica di Presidente Regionale del Gruppo.
c) I rappresentanti indicati dal Gruppo in seno agli organismi nazionali e per la durata del mandato.
d) I soci che abbiano ricevuto incarichi di responsabilità di gruppi di lavoro, studi, ricerca e progetti dal Presidente
e/o dal Consiglio Direttivo Regionale.
e) I soci che siano indicati come referenti di un territorio.
H) i Soci invitati dal Presidente che abbiano interesse specifico in merito agli argomenti all’Ordine del Giorno, ma
senza diritto di voto.
I componenti di cui alla lettera G possono essere consiglieri eletti dall’Assemblea, in tal caso hanno il doppio incarico ed
esercitano il diritto di voto.
Il numero dei Vicepresidenti può variare da 2 a7
Il numero dei Consiglieri eletti può variare da 5 ad un massimo di 12.
I componenti del Consiglio Direttivo Regionale eletti dall’Assemblea durano in carica 3 anni e sono rieleggibili, salvo
quanto previsto dai relativi articoli. Essi decadono automaticamente dalla carica di Consigliere alla terza assenza
consecutiva dalle riunioni del CDR.
Il Consiglio Direttivo Regionale ha la funzione di stimolare, programmare e gestire l’attività del Gruppo ed esercita le sue
funzioni con tutti i poteri che non siano espressamente riservati all’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo Regionale deve approvare, preliminarmente alla presentazione all’Assemblea, quanto previsto ai
punti 1, 2, 3, dell’Art.6.
Il Consiglio Direttivo Regionale ripartisce, normalmente tra i suoi componenti eletti dall’Assemblea, le funzioni inerenti
all’organizzazione, lo sviluppo, le attività di studio e ricerca, la formazione, la documentazione, le relazioni interne ed
esterne dell’Associazione. A tali funzioni faranno sempre riferimento i Progetti, i Gruppi di Lavoro di cui al successivo
punto 4.
Il Consiglio Direttivo Regionale provvede inoltre a:
1. proporre, in vista dell’Assemblea Nazionale, candidature per le cariche di Consigliere, Sindaco o Probiviro;
2. proporre al Consiglio Direttivo Nazionale, secondo la procedura e le regole dallo stesso fissate, la candidatura a
Socio Onorario dell’Associazione;
3. autorizzare la costituzione di Sezioni provinciali o zonali, curando il coordinamento della loro attività;
4. costituire Gruppi di lavoro, che siano di supporto operativo o di studio alle funzioni di cui al precedente capoverso,
incaricati di realizzare singoli progetti o di collaborare al raggiungimento di particolari obiettivi associativi;
5. segnalare all’Assemblea, in relazione alle candidature alle cariche sociali, i Soci che abbiano preso più
attivamente parte alla vita associativa e/o possano contribuire utilmente allo sviluppo dell’Associazione;
6. segnalare all’Assemblea il nome del/i candidato/i per la carica di Socio Onorario dell’Associazione, in quanto
rispondente ai requisiti richiesti.
7. nominare, su proposta del Presidente, il Consigliere Segretario tra i Consiglieri eletti dall’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo Regionale viene convocato dal Presidente, di norma ogni quadrimestre, per posta ordinaria o per
posta elettronica almeno 7 giorni prima della data stabilita per la riunione e deve contenere i punti all’Ordine del Giorno,
il luogo e la data della riunione stessa.
In caso di impedimento del Presidente, il Consiglio Direttivo Regionale potrà essere convocato dal Vicepresidente più
anziano.
Il Consiglio Direttivo Regionale dovrà essere convocato se lo richiede la maggioranza dei Consiglieri con diritto di voto,
in forma scritta contenente le motivazioni e l’indicazione dell’Ordine del Giorno.
Il Consiglio Direttivo Regionale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti aventi
diritto di voto e comunque con 1/3 degli stessi trascorsa un’ora dalla sua convocazione.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti ed in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 8- Il Presidente Regionale
Il Presidente rappresenta il Gruppo Regionale e l’Associazione nel proprio ambito territoriale, dura in carica 3 anni e non
può essere rieletto consecutivamente per più di 2 mandati. Il Presidente ha inoltre la responsabilità primaria di assicurare
l’adempimento di tutte quelle attività che, per Statuto Nazionale e relative procedure applicative dell’Associazione, fanno
direttamente capo a lui. In particolare:
a) gestisce e sviluppa le attività locali, nonché quelle interregionali e nazionali, in sintonia con le linee programmatiche
del Consiglio Direttivo Nazionale;
b) favorisce e pone in atto azioni per sviluppare la conoscenza dell’Associazione nel territorio di competenza;
c) favorisce la crescita o almeno il mantenimento del numero dei Soci, cercando di coprire tutti i settori merceologici
rappresentati sul territorio di competenza;
d) sentito il parere del Comitato Esecutivo Regionale, contribuisce alla individuazione e finalizzazione di possibili
sovvenzioni, sponsorizzazioni e rapporti di partnership, in accordo con il Comitato Esecutivo Nazionale e in linea
con le modalità legali/amministrative fissate dall’Associazione;
e) ricerca, acquisisce e fornisce al Consiglio Direttivo Nazionale le informazioni che ritiene utili per lo sviluppo delle
attività dell’Associazione, sia a livello locale che nazionale;
f) assicura la correttezza dei requisiti professionali delle candidature per l’iscrizione all’Associazione (secondo i criteri
e le modalità stabilite dallo Statuto Nazionale) e provvede, per il tramite del Segretario, perché, alle date richieste
dalle procedure dell’Associazione, venga effettuato il controllo sulle liste dei Soci per i quali ha fatto verificare il
regolare pagamento della quota associativa;
g) dispone, per il tramite del Segretario, perché il versamento dei contributi associativi al Nazionale vengano effettuati
in ottemperanza alle norme previste;
h) ha la responsabilità amministrativa del Gruppo, congiuntamente al Segretario del Gruppo, mantenendo pertanto il
controllo dei costi e dei ricavi e della situazione finanziaria del Gruppo con l’obiettivo di un rendiconto annuale
almeno in pareggio;
i) delega per iscritto, di volta in volta, in caso di impossibilità a partecipare alle riunioni del consiglio Direttivo Nazionale,
un altro socio del proprio Gruppo, che non ricopra già la carica di Consigliere Nazionale, per assicurare la
rappresentatività del Gruppo;
j) assicura, tramite il Segretario, che alle scadenze e con le modalità previste venga trasmessa alla Segreteria
Nazionale una relazione con l’indicazione delle attività/incontri/convegni/ da realizzare nel trimestre successivo, sul
territorio di competenza, perché le informazioni vengano riportate sui mezzi di informazione dell’Associazione, a
beneficio di tutti i Soci AIDP.
Il Presidente può delegare al Consigliere Segretario del gruppo la firma disgiunta per le operazioni presso Istituti di
credito e Banche, dandone informazione al Consiglio Direttivo del Gruppo. In caso di dimissioni del Consigliere
Segretario dalla veste di Segretario, nomina, sentito il parere del CER, il sostituto scegliendo tra gli altri Consiglieri eletti
dall’Assemblea nel CDR.

Art. 9- I Vicepresidenti
Il numero dei Vicepresidenti può variare da 2 a 7. Essi svolgono le funzioni loro assegnate da parte del CDR, su proposta
del Presidente, in linea con le indicazioni ricevute dall’Assemblea. In caso di assenza o impedimento temporaneo del
Presidente, le sue funzioni sono esercitate nella loro pienezza dal Vicepresidente Vicario che è nominato dal CDR nella
prima seduta utile. Nella stessa seduta è fissata la data dell’Assemblea, da tenersi entro 2 mesi, per la nomina del nuovo
Presidente, che rimarrà in carica sino alla scadenza del mandato del CDR in essere.

Art.10- Il Comitato Esecutivo Regionale (CER)
Il Comitato Esecutivo Regionale è composto da:
a) il Presidente del Gruppo
b) i Vicepresidenti
c) il Segretario Generale
Possono partecipare alle riunioni del CER, previo invito del Presidente e senza diritto di voto, Consiglieri e/o soci del
Gruppo che abbiano interesse specifico agli argomenti all’OdG. Le riunioni sono convocate dal Presidente almeno 5
giorni prima della data fissata per posta elettronica contenente il giorno, il luogo, l’ora e l’OdG della riunione. Il CER:
a. fissa le date delle Assemblee sia ordinarie che straordinarie;
b. dà esecuzione alle delibere sia dell’Assemblea che del CDR;
c. esercita i poteri che gli vengono delegati dal CDR;
d. in caso di necessità e di urgenza motivate prende provvedimenti di competenza del CDR portandoli a sua ratifica
alla prima riunione utile, durante la quale si valuterà la sussistenza dei presupposti legittimanti l’adozione degli stessi.
e. Stabilisce le scadenze per il pagamento delle quote associative.
f. In caso di sostituzione del Segretario esprime il proprio parere.
Le riunioni del CER sono presiedute dal Presidente e sono valide con la presenza della maggioranza degli aventi diritto
al voto e le deliberazioni saranno valide se assunte a maggioranza semplice dei presenti, in caso di parità prevale il voto
del Presidente.

Art. 11- Il Segretario Generale
Il Segretario ha, congiuntamente al Presidente, la responsabilità amministrativa del Gruppo. Egli cura, avendone
ricevuto delega dal Presidente, i rapporti con gli Istituti di credito e le Banche. Ed inoltre:
a. coordina l’attività di un’eventuale segreteria operativa;
b. segue il regolare funzionamento dell’organizzazione, coordinando il livello regionale e nazionale;
c. cura l’attività degli organismi del Gruppo;
d. dà esecuzione alle indicazioni del Presidente, del CDR, del CER per l’attività corrente del Gruppo;
e. cura l’aggiornamento delle liste dei Soci di concerto con la Segreteria Nazionale.
In caso di dimissioni comunicate per iscritto al Presidente dalla veste di Segretario egli continua a ricoprire la carica di
Consigliere nel CDR.

Art. 12- Il Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto di 3 membri effettivi e da un supplente che non ricoprano altre cariche associative
regionali o nazionali, sono rieleggibili, sono scelti tra i Soci di cui alle lettere a) e b) dell’Art. 4, ed eletti dall’Assemblea.
Esso dura in carica 3 anni.
Se per qualsiasi causa uno dei componenti il Collegio viene a mancare per qualsivoglia motivo sarà sostituito dal
supplente.
In caso di ulteriori defezioni l’Assemblea provvederà all’elezione dei componenti mancanti, che saranno in carica sino
al termine del mandato del Collegio in essere.
Il Collegio dei Probiviri vigila sulla corretta applicazione del Regolamento del Gruppo Regionale e dello Statuto
Nazionale e per i suoi compiti si fa riferimento all’Art.18 dello Statuto Nazionale.

Art.13 - Risorse economiche
Le risorse economiche del Gruppo sono costituite da:
 quote associative regionali
 contributi volontari dei soci
 contributi dell’Associazione Nazionale
 contributi di enti ed istituzioni
 lasciti e donazioni
 proventi derivanti dalle attività organizzate dal Gruppo
 proventi di carattere commerciale e produttivo derivanti da attività esercitate nell’ambito di quanto previsto dall’art.
3 del presente Statuto e dall’art.4 dello Statuto Nazionale.
 ogni altro tipo di entrata
I proventi derivanti da attività commerciali o produttive sono inseriti in apposita voce del rendiconto economico e
finanziario del gruppo.
È vietato distribuire, anche solo in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la
vita del Gruppo, salvo che la destinazione e/o la distribuzione non siano imposte per legge.
Le spese del Gruppo sono rappresentate dalle uscite di qualsiasi natura utili al buon funzionamento e alla realizzazione
del programma delle attività del Gruppo e dalle finalità istituzionali del Gruppo e dell’Associazione.
In conformità con quanto disposto dall’art. 23 dello Statuto Nazionale, in caso di scioglimento del Gruppo Regionale, il
patrimonio residuo del Gruppo stesso, salvo diversa destinazione imposta dalla legge è devoluto alla Associazione AIDP
che provvederà ad utilizzarlo e destinarlo secondo quanto disposto nell’ultimo comma del richiamato art.23 dello Statuto
Nazionale.

Art. 14 - Modifiche Statutarie
Lo Statuto può essere modificato su iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta di un quarto dei Soci o per
uniformazione allo Statuto Nazionale. Le modifiche devono essere assunte con delibera espressa almeno dai due terzi
dei voti dei Soci presenti o rappresentati all'Assemblea straordinaria all'uopo convocata.
È ammessa la modalità di voto a distanza qualora deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 15 - Rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa rinvio, anche per analogia, allo Statuto dell’Associazione.
Il presente Statuto è stato deliberato dell'Assemblea Straordinaria di AIDP Abruzzo&Molise a modifica e
integrazione della precedente versione deliberata dall’Assemblea Straordinaria del 14/01/2010.

 

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- STATUTO REGIONALE AIDP ABRUZZO E MOLISE PDF

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