Statuto regionale Calabria

Art. 1 - Denominazione e sede
Nell’ambito dell’Associazione Italiana per la Direzione del Personale è costituito il Gruppo Regionale della Calabria in Catanzaro (CZ), Sede Confindustria Confederazione Regionale alla via Lombardi n. 10/C. 
L’eventuale modifica della sede ovvero l’istituzione di sedi secondarie non comporta la modifica dello Statuto

Art. 2 - Scopo
L'Associazione è apartitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale 
Il Gruppo ha lo scopo di promuovere l’attività dell’AIDP nella regione Calabria. I valori di riferimento che propugna e le modalità per raggiungere gli scopi per cui si è costituito sono quelli previsti dagli artt. 1, 2, 3 e 4 dello Statuto nazionale.
Ispirato dalle norme fondamentali di comportamento emanate dal Consiglio Direttivo nazionale, esso opera in assoluta autonomia e con piena libertà di iniziativa per le proprie attività ed il proprio sviluppo.

Art. 3 - Durata
Il Gruppo ha durata analoga e dipendente da quella dell’Associazione nazionale. Esso potrà essere sciolto con delibera dell'Assemblea Straordinaria regionale.

Art. 4 – Ammissione dei Soci
Possono far parte del Gruppo le persone fisiche che abbiano i requisiti di cui agli artt. 6 e 7 dello Statuto nazionale.
Coloro i quali intendono aderire all’A.I.D.P. devono presentare domanda di iscrizione indirizzata al Presidente del Gruppo Regionale, supportando la stessa con la firma di presentazione di due Soci.
Il Presidente, verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi, sottopone la domanda all’approvazione del Consiglio Direttivo regionale.
Approvata la richiesta, il Presidente del Gruppo Regionale richiede alla persona interessata il versamento della quota associativa nella misura fissata e, ricevuta l’attestazione dell’avvenuto pagamento, trasmette la scheda del nuovo adepto alla Segreteria Nazionale.
Possono, altresì, entrare a far parte del Gruppo, senza con ciò conseguire l’automatica iscrizione all’A.I.D.P., soggetti che, pur non possedendo all’atto i requisiti di cui al 1° comma, intendono formarsi professionalmente per esercitare le funzioni di cui agli artt. 6 e 7 dello Statuto nazionale.
Le modalità di iscrizione per i soggetti di cui al precedente comma sono quelle previste per gli altri soci. In tali casi la scheda del nuovo adepto sarà trasmessa alla Segreteria Nazionale allorquando il socio sarà in grado di dimostrare l’intervenuto possesso dei requisiti per l’ammissione all’A.I.D.P.

Art. 5 - Diritti dei soci
Eccezion fatta per i soggetti di cui agli ultimi due commi del precedente articolo, coloro i quali conseguono l’iscrizione al Gruppo sono inseriti nella lista della Segreteria Nazionale Soci AIDP.
In dipendenza dei propri requisiti personali e professionali gli appartenenti al Gruppo si distinguono in:
    1. soci ordinari;
    2. soci onorari
Tutti i soci, purché maggiorenni, hanno diritto di voto. Tale diritto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.
I soci che, secondo le disposizioni di cui al precedente articolo, sono iscritti al Gruppo Regionale ma non hanno i requisiti per la contestuale iscrizione all’A.I.D.P., hanno diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie ma non hanno diritto di elettorato passivo, prerogativa appannaggio degli altri Soci. 

Art. 6 - Decadenza dei soci
Il pensionamento non comporta per i soci la decadenza dalla loro qualifica.
I soci che cessano di svolgere le funzioni in relazione alle quali sono stati ammessi, per cause diverse dal pensionamento, devono, prontamente e per iscritto, comunicarlo alla segreteria regionale.
La qualifica di socio si perde per:

  • dimissione volontaria;
  • morosità protrattasi oltre i termini all’uopo previsti dal Consiglio Direttivo regionale;
  • radiazione deliberata, nei confronti del socio non iscritto all’A.I.D.P. nazionale, dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo regionale;
  • radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo nazionale
Il provvedimento di radiazione di cui alla lett. c) del precedente comma, presuppone la convocazione dell’interessato e la valutazione di ogni elemento eventualmente avanzato a discolpa. Il provvedimento emesso non è impugnabile.
Ai sensi dell’art. 9 dello Statuto nazionale, avverso i provvedimenti di radiazione di cui alla lett. d) del precedente comma, è ammesso ricorso davanti al Collegio dei Probiviri.

Art. 7 – Organi Sociali
Gli organi sociali sono: - L’Assemblea Regionale;
- Il Presidente;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Comitato Esecutivo;
- Il Collegio Sindacale o il Revisore Unico.

Art. 8 – Assemblea Regionale
L'assemblea è il massimo organo deliberativo del Gruppo. Ogni socio ha diritto ad un voto.
L’assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria, provvede alla nomina di un presidente, di un segretario e, se necessario, di un comitato elettorale composto da 3 membri.
E’ convocata in sessione ordinaria ogni anno entro il 20 maggio per:
1) l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

2) l’approvazione della relazione sulle attività svolte nell’anno precedente ed il programma per l’anno in corso;

3) il rinnovo delle cariche elettive ogni 3 anni ed in particolare per:
  • l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo
  • l’elezione dei membri del Collegio Sindacale Regionale
Art. 9 - Diritti di partecipazione
Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione, i soli soci che siano in regola con il versamento della quota annua con scadenza al 31 dicembre precedente la data di celebrazione dell’assemblea. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di due soci.
Partecipano, senza diritto di voto, i membri del Collegio Sindacale Regionale.

Art. 10 – Assemblea straordinaria
La convocazione dell'assemblea straordinaria, oltre che dal Consiglio Direttivo, a seguito di propria deliberazione, potrà essere richiesta dal 25% degli aventi diritto al voto che dovranno proporre l'ordine del giorno.
In tale caso la stessa dovrà essere convocata entro 15 gg. dal ricevimento della richiesta.
La convocazione dell'assemblea deve avvenire esclusivamente a mezzo raccomandata o altro mezzo equipollente, almeno 10 gg. prima della data di convocazione, contenente la data, l'ora ed il luogo dell'assemblea, nonché l'ordine del giorno.

Art. 11 - Validità assembleare
L'Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, tanto l'assemblea ordinaria che quella straordinaria, saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 12 - Modifiche Statuto
Le eventuali modifiche del presente Statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'assemblea dei soci costituita dalla metà più uno degli aventi diritto a voto e solo se le stesse siano state espressamente poste all'ordine del giorno. 
Lo Statuto, così come modificato, dovrà essere approvato per iscritto dal Comitato Esecutivo nazionale.

Art. 13 – Il Consiglio Direttivo Regionale
Il Consiglio Direttivo Regionale si compone di 20 membri. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.
Il C.D., alla sua prima riunione, elegge, fra i suoi membri, il Presidente, n° 5 Presidenti di Sezione Provinciale che rivestono formale la carica all’interno dell’associazione di Vice-Presidenti ed il Tesoriere.
Il C. D. rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
Partecipano con diritto di voto alle riunioni del C. D. il Presidente uscente, per il triennio successivo e per l’ulteriore triennio nel caso di conferma del Presidente in carica. Partecipano altresì con diritto di voto gli eventuali consiglieri nazionali appartenenti al Gruppo.
Partecipano, senza diritto di voto, i membri del collegio sindacale regionale.

Art. 14 – Dimissioni dei membri del Consiglio Direttivo
Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, essi verranno sostituiti dai Soci che seguono nella graduatoria dei risultati delle ultime elezioni. I sostituti resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei membri sostituiti.
Il C. D. dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 15 - Convocazione del C. D.
Il C.D. si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno tre membri, senza formalità.

Art. 16 - Compiti del C. D.
Sono compiti del Consiglio Direttivo.
  • deliberare sulle domande di ammissione dei soci
  • redigere il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre annualmente all’approvazione dell’assemblea regionale;
  • redigere la relazione sulle attività svolte dal Gruppo Regionale nell’anno precedente ed il programma per l’anno in corso;
  • fissare le date delle assemblee ordinarie e convocare l'assemblea straordinaria qualora risulti necessario o venga chiesto dal 25 % dei soci aventi diritto a voto;
  • redigere i regolamenti interni e le eventuali modifiche sottoponendole per l’approvazione all’assemblea regionale;
  • curare l'ordinaria amministrazione e la straordinaria amministrazione;
  • attuare le finalità previste dallo statuto nazionale e dal presente Statuto.
Art. 17 - Il Presidente
Il Presidente dirige il Gruppo Regionale e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.
Se il Gruppo annovera almeno 20 soci nazionali (nell’anno dell’elezione od in quello precedente) il Presidente è membro, di diritto, del Consiglio Direttivo nazionale. Se impossibilitato a presenziare alle riunioni deve delegare, di volta in volta, per iscritto, un socio del Gruppo, regolarmente iscritto all’A.I.D.P.e che non risulti già eletto alla carica di Consigliere nazionale, affinché lo sostituisca Il Presidente regionale ha la responsabilità primaria di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per l’iscrizione dei candidati nella lista nazionale dei soci AIDP.
Nei casi di riscontrata incompatibilità dell’iscrizione provvede ad informare la persona interessata, risolvendo l’eventuale contenzioso.

Art. 18 - Il Vice presidente
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
Se vi sono più Vice-presidenti, le funzioni di cui al precedente comma sono attribuite secondo il principio di prevalenza dell’anzianità di carica.

Art. 19 - Il Tesoriere
Il Tesoriere dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, come tesoriere cura l'amministrazione del Gruppo e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.
Egli, inoltre, versa tempestivamente alla Segreteria nazionale le quote associative annualmente fissate.

Art. 20 – Il Comitato Esecutivo Regionale
  • Il C.E.R. è composto dal Presidente, dal Tesoriere e da 3 membri all’uopo eletti dal medesimo organo.
  • Il Presidente ha la facoltà di invitare soggetti che per le proprie competenze tecniche possono essere di aiuto alla trattazione di determinati argomenti, senza diritto al voto.
  • Funge da segretario il Tesoriere o un suo delegato. Nel caso in cui il Tesoriere abbia incaricato un delegato questi non ha diritto di voto.
  • Il C.E.R.:
    - dà esecuzione alle delibere dell’Assemblea Regionale e del Consiglio Direttivo;
    - delibera l'ordine del giorno dell'Assemblea nazionale salvo i casi relativi alla richiesta di convocazione dell'Assemblea straordinaria;
  • Il C.E.R. esercita inoltre i poteri delegati dal Consiglio Direttivo. Sono escluse deleghe di poteri di ordine generale.
  • Il C.E.R. può, in caso di necessità e di urgenza, prendere provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo. Essi saranno sottoposti alla ratifica del Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione utile, il quale valuterà anche la sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione degli stessi..
  • Per la validità delle riunioni del C.E.R. occorre la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e le deliberazioni saranno valide se assunte a maggioranza semplice.
  • In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione.
Art. 21 – Il Collegio Sindacale regionale
Il Collegio Sindacale Regionale è composto da tre membri effettivi ed un supplente, tutti rieleggibili, scelti fra i scoi, eletti dall’assemblea.
Il Collegio elegge al proprio interno un Presidente e dura in carica tre anni.
Se per qualsiasi causa uno dei membri viene a mancare sarà sostituito dal supplente. In caso di ulteriori defezioni l’assemblea provvederà all’elezione dei membri mancanti.
Invece del Collegio Sindacale, l’assemblea potrà nominare un Revisore Unico.
Il CS o il RU ha il compito di verificare la contabilità e l’amministrazione del Gruppo. Vigila, inoltre, sulla corretta applicazione del presente Statuto e dello Statuto Nazionale.
I membri del CS o il RU partecipano senza diritto di voto alle assemblee ed alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.

Art. 22 - Anno sociale
L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 23 - Patrimonio
I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dall’Assemblea, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dal Gruppo.

Art. 24 - Controversie
Tutte le controversie insorgenti tra il Gruppo ed i soci e tra i soci, ai sensi dell’art. 18 dello Statuto nazionale, sono risolte attraverso apposita richiesta al Collegio dei Probiviri istituito presso l’A.I.D.P. nazionale.

Art. 25 - Scioglimento
Lo scioglimento del Gruppo è deliberato dall'assemblea dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 degli aventi diritto a voto. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 degli aventi diritto a voto.
Qualsivoglia bene di proprietà del Gruppo, risultante al momento dello scioglimento, salva diversa destinazione imposta dalla legge, sarà devoluto all’A. I. D. P.

Art. 26 - Norma finale
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia allo Statuto dell’A. I. D. P. ed in difetto di esso alle norme del codice civile in materia di associazione.

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