Statuto e Regolamento
Statuto AIDP Liguria
Art. 1.- Costituzione e denominazione
Nell'ambito della Associazione Italiana per la Direzione del Personale (A.I.D.P.) è costituito, ai sensi degli artt. 36 e segg. C.c., il Gruppo Regionale della Liguria, denominato "A.I.D.P - Gruppo Ligure ", con sede in Genova , CAP 16121 ,Via San Vincenzo 2 -Torre San Vincenzo, 5° piano. Possono essere costituite altre sezioni locali, laddove il numero degli iscritti lo giustifichi. L'eventuale modifica della sede, ovvero l'istituzione di sedi secondarie, non comporta la modifica dello Statuto.
Art. 2.- Scopo
L'Associazione è apartitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale. Il Gruppo si prefigge lo scopo di promuovere l'attività dell'AIDP nell'ambito territoriale della Liguria: I valori di riferimento e le modalità per raggiungere gli scopi per cui si è costituito sono quelli previsti agli artt. 1,2,3 e 4 dello Statuto Nazionale. Ispirato alle norme fondamentali di comportamento emanate dal Consiglio Direttivo Nazionale, il Gruppo Regionale opera in assoluta autonomia e con piena libertà di iniziativa per le proprie attività ed il proprio sviluppo.
Art. 3.-Durata
Il gruppo ha durata analoga a quella della Associazione Nazionale. Esso potrà essere sciolto con delibera dell'Assemblea Straordinaria Regionale.
Art. 4.- Ammissione dei Soci
Possono far parte del Gruppo Regionale le persone fisiche che abbiano i requisiti di cui agli artt. 6 e 7 dello Statuto Nazionale. Coloro i quali intendono aderire all'AIDP devono presentare domanda di iscrizione e se accettata versare la quota associativa diventando socio del Gruppo Ligure di AIDP. Possono, altresì, entrare a far parte del Gruppo, senza con ciò conseguire l'automatica iscrizione all'A.I.D.P., soggetti che, pur non possedendo all'atto i requisiti di cui al 1° comma, intendono formarsi professionalmente per esercitare le funzioni di cui agli artt. 6 e 7 dello Statuto nazionale. Le modalità di iscrizione per i soggetti di cui al precedente comma sono quelle previste per gli altri soci.
Art. 5.- Diritto dei Soci
Eccezione fatta per i soggetti di cui all'ultimo comma del precedente articolo, coloro i quali conseguono l'iscrizione al Gruppo sono inseriti nella lista della Segreteria Nazionale Soci AIDP. Tutti i Soci (in regola con il versamento della quota associativa) hanno diritto di voto.
Art. 6.- Decadenza dei Soci
La qualifica di Socio si perde per:
a) dimissione volontaria; che deve essere presentata per iscritto alla Segreteria regionale entro e non oltre il 31 dicembre e valgono per l'anno successivo. Le dimissioni ricevute oltre tale data non esonerano dal pagamento dell'intiera quota per l'anno nuovo
b) morosità protrattasi oltre i termini, all'uopo prevista dal Consiglio Direttivo regionale;
c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo nazionale.
Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto Nazionale, avverso i provvedimenti di radiazione di cui alla lettera c) del precedente comma, è ammesso ricorso davanti al Collegio dei Probiviri.
Art. 7.- Organi sociali
Gli Organi sociali del Gruppo sono:
- a) l'Assemblea Regionale,
- b) il Presidente,
- c) il Consiglio Direttivo Regionale (C.D.R.)
- e) il Collegio Sindacale Regionale(C.S.R.)
Art. 8.- Assemblea Regionale
L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è il massimo organo deliberativo del Gruppo
Ogni Socio ha diritto ad un voto.
L'Assemblea è composta dai Soci in regola con il pagamento della quota associativa e deve essere convocata mediante idonea forma di pubblicità (raccomandata, fax, posta elettronica) almeno una volta all'anno in sessione ordinaria per deliberare su:
1) approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo (rendiconto economico finanziario) da redigere a cura del Consiglio Direttivo;
2) approvazione della relazione sull'attività sociale svolta nell'anno precedente e su quella programmata per l'anno successivo;
3) il rinnovo delle cariche elettive ogni 3 anni sulla base di un elenco di candidature presentate dal Consiglio uscente, con facoltà per i singoli Soci di presentare altre candidature o votare altri nominativi, al di fuori di quelli indicati nell'elenco proposto.
Tale rinnovo, che riguarda il Consiglio direttivo regionale ed il Collegio sindacale regionale, avverrà mediante voto singolo ex art.2538 del cc.
Art. 9 .- Validità assembleare
L'Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita in prima convocazione qualora siano presenti, di persona o per delega, almeno la metà degli aventi diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, tanto l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art. 10.- Assemblea straordinaria
La convocazione dell'Assemblea Straordinaria, oltre che dal Consiglio Direttivo a seguito di propria deliberazione, potrà essere richiesta dal 25% degli aventi diritto al voto che dovranno proporre l'Ordine del Giorno. In tale caso la stessa dovrà essere convocata entro 15 gg. dal ricevimento della richiesta. L'avviso di convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene inviato dal Presidente ai Soci a mezzo raccomandata o altro mezzo equipollente almeno dieci giorni prima della data di convocazione e deve contenere l'elenco degli argomenti all'O.d.G., il giorno, ora e luogo dell'adunanza in prima e seconda convocazione.
Art. 11.- Diritti di partecipazione
Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli Soci che siano in regola con il versamento della quota annua alla data di effettuazione dell'Assemblea. Ogni Socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di cinque Soci. L'Associazione ed i suoi organi direttivi garantiscono la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. I soci hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Le deliberazioni assembleari, i bilanci o rendiconti sono pubblici.
Art. 12.- Modifiche allo Statuto
Le eventuali modifiche del presente Statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'Assemblea dei Soci costituita dalla metà più uno degli aventi diritto al voto e solo se le stesse siano state espressamente poste all'Ordine del Giorno. Il Consiglio Direttivo ha facoltà, solo se espressa dall'unanimità dei componenti, di modificare, caso per caso, questo requisito di validità per specifiche Assemblee, quando convocate per la modifica dello Statuto. Il voto è espresso in modo palese. Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto. In occasione del rinnovo degli Organi Statutari, l'Assemblea nomina un Comitato elettorale composto da almeno tre iscritti, al quale compete di presiedere allo svolgimento delle operazioni elettorali, in applicazione delle norme e procedure stabilite.
Art. 13.- Il Consiglio Direttivo Regionale (C.D.R.)
Il Consiglio Direttivo Regionale si compone da un minimo di 5 ad un massimo di 15 membri. Tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Il C.D.R. alla sua prima riunione elegge, tra i suoi membri, il Presidente, due Vice Presidenti, inoltre, procede alla nomina del Tesoriere scegliendolo tra i Consiglieri eletti oppure cooptandolo tra i Soci del Gruppo .Il Consiglio inoltre designa il/i Consigliere/i o Socio/i da proporre per l'elezione a Consigliere Nazionale ai sensi dell'art.13 dello Statuto A.I.D.P. Fanno altresì parte del C.D.R. i Responsabili delle Sezioni provinciali e i Soci del Gruppo Regionale eletti Consiglieri Nazionali. Il C.D.R. rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità, prevarrà il voto del Presidente. Partecipa, con diritto di voto alle riunioni del C.D.R., il Presidente uscente per il triennio successivo e per l'ulteriore triennio nel caso di conferma del Presidente in carica. Partecipano altresì, con diritto di voto, gli eventuali Consiglieri Nazionali appartenenti al Gruppo. Eventuali deroghe ai limiti di cui sopra dovranno essere oggetto di espressa delibera dell' Assemblea
Art. 14.- Dimissioni dei membri del Consiglio Direttivo Regionale
Nel caso che, per qualsiasi motivo, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri, essi verranno sostituiti dai Soci che seguono nella graduatoria dei risultati delle ultime elezioni. I sostituti resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei membri sostituiti. Nel corso di esercizio potranno essere cooptati quali membri del C.D.R, senza diritto di voto, quei Soci e/o professionisti consulenti che intendano offrire il loro supporto tecnico-professionale specifico per determinate attività che il gruppo intende sviluppare. In caso di dimissioni o prolungata assenza durante il mandato, è data facoltà al Consiglio di reintegrare il numero per cooptazione fino ad un massimo di cinque membri. Il C.D.R. dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.
Art. 15.- Convocazione del C.D.R.
Il C.D.R. si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei membri, senza formalità.
Art. 16.- Compiti del C.D.R.
Il Consiglio Direttivo Regionale ha la funzione di stimolare, programmare e gestire l'attività del Gruppo ed esercita le sue funzioni con tutti i poteri che non siano espressamente riservati alla Assemblea.
Art. 17.- Il Presidente
Il Presidente dirige il Gruppo Regionale e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza. Non può essere eletto consecutivamente per più di due mandati.
Art. 18.- Vice presidenti - Tesoriere
I Vice presidenti svolgono le funzioni loro assegnate da parte del Consiglio Direttivo, in linea con le deleghe ricevute dal Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate, nella loro pienezza dai vicepresidenti. Il Tesoriere dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, per quanto riguarda la parte amministrativa del Gruppo.
Art.19 -Il Collegio Sindacale regionale
Il C. S. R. è composto da tre membri effettivi ed un supplente, tutti rieleggibili, scelti fra i soci, eletti dall'assemblea. Il Collegio elegge al proprio interno un Presidente e dura in carica tre anni. Se per qualsiasi causa uno dei membri viene a mancare sarà sostituito dal supplente. In caso di ulteriori defezioni l'assemblea provvederà all'elezione dei membri mancanti. Il C. S. R. ha il compito di verificare l'amministrazione del Gruppo. Vigila inoltre sulla corretta applicazione del presente Statuto. I membri del C.S.R. possono essere invitati alle riunioni del C.D.R.
Art.20.- Anno sociale L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
Art.21.- Patrimonio
I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative annuali, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzative del Gruppo. Le quote e i contributi sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Gruppo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art.22.- ControversieTutte le controversie insorgenti tra il Gruppo ed i Soci e tra i Soci, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Nazionale, sono risolte attraverso apposita richiesta al Collegio dei Probiviri, istituito presso l'AIDP Nazionale.
Art.23. Scioglimento
Lo scioglimento del Gruppo è deliberato dall'Assemblea dei Soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i 4/5 degli aventi diritto al voto. Così pure la richiesta dell'Assemblea Generale Straordinaria da parte dei Soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno i 4/5 degli aventi diritto al voto.
Qualsivoglia bene di proprietà del Gruppo, risultante al momento dello scioglimento, salva diversa destinazione imposta dalla legge, sarà obbligatoriamente devoluto all'AIDP Nazionale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della L. 23.12.1996.
Art.24.- Norma finale
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio, anche per analogia, allo Statuto dell'AIDP Nazionale e, in difetto di esso, alle norme del codice civile in materia di Associazioni.
Regolamento AIDP Liguria
TITOLO I
NORME GENERALI
Art.1
Oggetto del Regolamento
Il presente regolamento è assunto al fine di definire modalità e criteri che regolino le modalità operative del Gruppo Ligure di AIDP, specificando compiti, criteri, alcuni dei quali specificano ulteriormente quanto indicato nello statuto.
TITOLO II PROCEDURE
Art.2 Ammissioni
Ammissione dei Soci
Possono far parte del Gruppo Regionale le persone fisiche che abbiano i requisiti di cui agli artt. 6 e 7 dello Statuto Nazionale. Coloro i quali intendono aderire all'AIDP devono presentare domanda di iscrizione al Presidente del Gruppo Regionale che, previa valutazione di conformità, la approva.
Approvata la richiesta, la Segreteria del Gruppo Regionale richiede alla persona interessata il versamento della quota associativa e, ricevuta l'attestazione dell'avvenuto pagamento, trasmette la scheda della persona alla Segreteria Nazionale per l'inserimento nella lista nazionale dei Soci AIDP.
Ammissione degli affiliati
Sono affiliati coloro che hanno approfondito i loro studi od iniziato la loro esperienza nel settore delle risorse umane da meno di due anni; hanno il diritto a partecipare a tutte le iniziative promosse a livello regionale ed a intervenire, senza diritto di voto, alle Assemblee sociali. Versano una quota annuale nella misura del 50% della quota sociale e può essere prorogata per un massimo di 4 anni o fino al raggiungimento delle caratteristiche per potersi iscrivere come soci. L'Affiliato che non abbia ancora compiuto il 32esimo anno di età può confluire nel Gruppo Giovani AIDP Liguria, che ha l'obiettivo di sviluppare la professionalità dei suoi membri ed aumentare la loro conoscenza del sistema HR regionale, nazionale ed internazionale . Il Gruppo Giovani AIDP Liguria può essere anche coinvolto, anche operativamente, in tutte le attività di analisi, di ricerca, di sperimentazione, di progettazione, di informazione e formazione e di qualsiasi altra natura professionalmente utile che veda coinvolto il Gruppo Ligure.
TITOLO III COMPITI
Art.3
Compiti del Presidente
Il Presidente dirige il Gruppo regionale e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza. Non può essere eletto consecutivamente per più di due mandati.
Il Presidente ha inoltre la responsabilità primaria di assicurare l'adempimento di tutte quelle attività che, per Statuto Nazionale e relative procedure applicative della Associazione, fanno direttamente capo a lui.
In particolare :
- gestisce e sviluppa le attività locali, nonché quelle interregionali e nazionali, in sintonia con le linee programmatiche del Consiglio Direttivo Nazionale;
- favorisce e pone in atto azioni per sviluppare la conoscenza della Associazione nel territorio di competenza;
- si pone un obiettivo di crescita, o almeno di mantenimento, del numero di Soci tenendo anche conto della composizione del mix degli stessi (rapporto tra Soci in attività/Consulenti, Affliliati, Responsabili o Direttori di funzione/Professionals, ...) e cercando di coprire tutti i settori merceologici rappresentati sul territorio di competenza;
- contribuisce alla individuazione e finalizzazione di possibili sovvenzioni, sponsorizzazioni e/o partnership, in accordo con il Comitato Esecutivo Nazionale e in linea con le modalità legali/amministrative/di linea commerciale fissate dalla Associazione;
- ricerca, acquisisce e fornisce al Consiglio Direttivo Nazionale le informazioni che ritiene utili per lo sviluppo delle attività della Associazione, sia a livello locale che nazionale;
- assicura la correttezza dei requisiti professionali delle candidature per l'iscrizione alla Associazione (secondo i criteri e le modalità di cui agli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto nazionale);
- dà disposizione perché il versamento dei contributi associativi al Nazionale vengano effettuati secondo i tempi e le modalità fissate dalla procedura ;
- ha la responsabilità amministrativa del Gruppo, congiuntamente con il Tesoriere del Gruppo. Mantiene pertanto il controllo dei costi/ricavi e della situazione finanziaria del Gruppo con l'obiettivo di un bilancio annuale almeno in pareggio;
- delega per iscritto, di volta in volta, in caso di impossibilità a partecipare alle riunioni di Consiglio Direttivo Nazionale, un altro Socio del proprio Gruppo, purché non ricopra già la carica di Consigliere Nazionale, per assicurare la rappresentatività del Gruppo;
Art. 4
Compiti del C.D.R.
Il Consiglio Direttivo Regionale ha la funzione di stimolare, programmare e gestire l'attività del Gruppo ed esercita le sue funzioni con tutti i poteri che non siano espressamente riservati alla Assemblea.
Il C.D.R. ripartisce al suo interno le funzioni inerenti all'organizzazione, all'amministrazione, allo sviluppo, alle attività di studio e di ricerca, alla formazione ed alla documentazione, ai contatti all'interno e all'esterno della Associazione.
Rientra nei poteri del Consiglio Direttivo:
- autorizzare la costituzione di sezioni provinciali e zonali, coordinandone l'attività;
- stabilire l'importo della quota annuale associativa regionale;
- proporre, in vista dell'Assemblea Nazionale, candidature per le cariche di Consigliere, Sindaco;
- proporre al Consiglio Direttivo Nazionale, secondo la procedura e le regole dallo stesso fissate, la candidatura a Socio Onorario della Associazione;
- costituire Gruppi di studio incaricati di realizzare singoli progetti o di collaborare al raggiungimento di particolari obbiettivi associativi;
- segnalare all'Assemblea, in relazione alle candidature alle cariche sociali, i Soci che abbiano preso più attivamente parte alla vita associativa e/o possano contribuire utilmente allo sviluppo della Associazione;
- segnalare all'Assemblea il nome del/i candidato/i per la carica a Socio onorario della Associazione, in quanto rispondente ai requisiti richiesti.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza. In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente.
I Presidenti delle sezioni territoriali costituite partecipano, con la qualifica di Consiglieri regionali ed in funzione consultiva, alle riunioni di Consiglio Direttivo.
Possono inoltre partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, previo invito e senza diritto di voto, i Soci del Gruppo Ligure che abbiano interesse specifico agli argomenti all'ordine del giorno.
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
a) deliberare sulle domande di ammissione dei Soci nei casi di dubbia compatibilità con i requisiti richiesti;
b) visionare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre annualmente alla approvazione dell'Assemblea;
c) approvare la relazione sulle attività svolte dal Gruppo Regionale nell'anno precedente ed il programma dell'anno in corso;
d) fissare le date delle Assemblee ordinarie e convocare l'Assemblea straordinaria qualora risulti necessaria o venga richiesta dal 25% dei Soci aventi diritto al voto.
Art. 5
Compiti del Tesoriere
Il Tesoriere dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, per quanto riguarda la parte amministrativa del Gruppo, cura l'amministrazione del Gruppo nonché le riscossioni dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo. Egli, inoltre, versa tempestivamente alla Segreteria nazionale le quote associative annualmente fissate.
TITOLO IV
Cancellazione soci morosi
Art. 6
I soci che non rispettano le scadenze indicate per il versamento delle quote dopo il secondo richiamo scritto da parte del Presidente o di un membro preposto al compito dal Consiglio Direttivo, vengono cancellati dall'elenco dei soci, comunicandone la cancellazione alla Segreteria Nazionale. Al primo richiamo verrà immediatamente interrotto l'invio delle riviste, mentre le comunicazioni online rimangano attive.
TITOLO V
Vigenza del Regolamento
Art. 7
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo della presentazione all'assemblea (ordinaria eo straordinaria).
Le modifiche eventuali possono essere effettuate dal Consiglio Direttivo Regionale, che ne farà successiva comunicazione ai soci,quanto prima, comunque alla prima assemblea dei soci che verrà convocata.