Statuto regionale Sardegna

Art. 1 - Costituzione e denominazione
Nell’ambito dell’Associazione Italiana per la Direzione del Personale (A.I.D.P.) é costituito, a norma dell’art. 20 dello Statuto Nazionale, il Gruppo Regionale della Sardegna, denominato “A.I.D.P. - Gruppo Sardegna”.

Art. 2 - Sede e sezioni
Il Gruppo ha sede a Sassari, presso l’Associazione degli Industriali della Provincia di Sassari, Villa Mimosa - Via Alghero 49.
Possono essere costituite Sezioni Provinciali e zonali laddove esista un consistente numero di Soci.

Art. 3 - Scopo
Il Gruppo si prefigge lo scopo di promuovere l’attività dell’Associazione, nell’ambito territoriale della Regione Sardegna, per le finalità di cui all’art. 1 dello Statuto Nazionale e nelle forme di cui agli articoli 3 e 4 dello Statuto stesso.

Art. 4 - Soci/Associati
Fanno parte del Gruppo Regionale i Soci e gli Associati, come definiti dagli articoli 5, 6 e 7 dello Statuto Nazionale, residenti o che operino professionalmente nel territorio della Regione Sardegna.
La domanda di iscrizione all’Associazione va presentata al Presidente del Gruppo Regionale che, previa valutazione di conformità, la approva e, verificato il versamento della quota contributiva, la inoltra alla Segreteria Nazionale per l’inserimento nella lista nazionale dei Soci/Associati AIDP.

Art. 5 - Organi sociali
Gli Organi sociali del Gruppo Regionale sono:

  • l’Assemblea
  • il Consiglio Direttivo
  • il Presidente

Art. 6 - L’Assemblea - Compiti
L’Assemblea é composta dai Soci/Associati in regola con il pagamento della quota associativa e deve essere convocata almeno una volta all’anno (e in ogni caso una volta entro il primo trimestre) per deliberare:

1. Sulla approvazione della relazione sull’attività sociale svolta nell’anno precedente e su quella programmata per l’anno successivo;

2. Sulla approvazione del bilancio consuntivo annuale.

L’Assemblea provvede inoltre:
a) alla nomina del Presidente, da due a cinque Vice Presidenti dei quali uno con funzioni di Vice Presidente vicario, del Segretario e degli altri membri del Consiglio Direttivo;
b) alle modifiche del presente Regolamento, purché in linea con lo Statuto Nazionale;
c) in merito ad ogni altro argomento attinente l’attività sociale del Gruppo che non sia di competenza specifica di altri Organi.

Art. 7 - L’Assemblea - Convocazione
L’Assemblea, oltreché nella ipotesi di cui all’art. 6, é convocata in sede straordinaria, quando lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno il 25% dei Soci/Associati del Gruppo.

L’avviso di convocazione dell’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene inviato dal Presidente ai Soci/Associati almeno quindici giorni prima e deve contenere l’elenco degli argomenti all’Ordine del Giorno, il giorno, ora e luogo dell’adunanza in prima e seconda convocazione. Quest’ultima potrà essere tenuta nello stesso giorno della prima convocazione, purché almeno un’ora dopo.

L’Assemblea é validamente costituita:

  • in prima convocazione, qualora siano presenti di persona o per delega, almeno la metà dei Soci/Associati in regola con il pagamento della quota sociale;
  • in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci/Associati, in regola con il pagamento della quota sociale.

In caso di delibera su modifiche del Regolamento, l’Assemblea é validamente costituita quando siano presenti, personalmente o per delega, la maggioranza dei Soci/Associati, in regola con il pagamento della quota sociale.

Nessun Socio/Associato può essere portatore di più di cinque deleghe.

Le deliberazioni si intendono adottate se approvate dalla maggioranza dei presenti di persona o per delega

Il voto é espresso in modo palese. Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto.

L’Assemblea può stabilire che l’elezione del Presidente e degli altri membri del Consiglio Direttivo avvenga a mezzo posta.

In occasione del rinnovo degli Organi Statutari, l’Assemblea nomina un Comitato elettorale composto da almeno tre iscritti, al quale compete di presiedere allo svolgimento delle operazioni elettorali, in applicazione delle norme e procedure stabilite.

Art. 8 - Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo é formato dal Presidente, da due a cinque Vice Presidenti, dal Segretario, da tre a sette Soci e dai Soci del Gruppo Regionale eletti Consiglieri Nazionali.

I membri eletti che dovessero rassegnare le dimissioni nel corso del mandato, o dovessero trovarsi nella impossibilità di svolgere la funzione, saranno sostituiti dai Soci che seguono nella graduatoria dei risultati delle elezioni.

Il Consiglio Direttivo ha la funzione di stimolare, programmare e gestire l’attività del Gruppo ed esercita le sue funzioni con tutti i poteri che non siano espressamente riservati all’Assemblea.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed é rieleggibile, per non oltre due mandati consecutivi.

Il Consiglio Direttivo deve approvare, preliminarmente alla presentazione all’Assemblea, quanto previsto ai punti 1, 2, b) e c) dell’art. 6.

Il Consiglio Direttivo ripartisce nel suo interno (ordinariamente tra i suoi componenti) le funzioni inerenti all’organizzazione, all’amministrazione ed alla segreteria, allo sviluppo, alle attività di studio e di ricerca, alla formazione ed alla documentazione, ai contatti all’interno e all’esterno dell’Associazione.

Rientra nei poteri del Consiglio Direttivo:

  • autorizzare la costituzione di sezioni provinciali e zonali, coordinandone l’attività;
  • stabilire l’importo della quota annuale associativa regionale;
  • proporre, in vista dell’Assemblea Nazionale, candidature per le cariche di Consigliere, Sindaco o Proboviro;
  • proporre al Consiglio Direttivo Nazionale, secondo la procedura e le regole dallo stesso fissate, la candidatura a Socio Onorario dell’Associazione;
  • costituire Gruppi di lavoro incaricati di realizzare singoli progetti o di collaborare al raggiungimento di particolari obiettivi associativi;
  • segnalare all’Assemblea, in relazione alle candidature per le cariche sociali, i Soci che abbiano preso più attivamente parte alla vita associativa e/o possano contribuire utilmente allo sviluppo dell’Associazione.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza. In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può cooptare al suo interno fino al massimo di due ulteriori componenti.

Possono inoltre partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, previo invito e senza diritto di voto, i Soci del Gruppo che abbiano interesse specifico agli argomenti all’ordine del giorno.

Art. 9 - Il Presidente
Il Presidente rappresenta il Gruppo regionale di appartenenza e l’Associazione nel proprio ambito regionale e non può essere rieletto consecutivamente, per più di due mandati.

Il Presidente ha inoltre la responsabilità primaria di assicurare l’adempimento di tutte quelle attività che, per Statuto Nazionale e relative procedure applicative dell’Associazione, fanno direttamente capo a lui.

In particolare:

  • gestisce e sviluppa le attività locali, nonché quelle interregionali e nazionali, in sintonia con le linee programmatiche del Consiglio Direttivo Nazionale;
  • favorisce e pone in atto azioni per sviluppare la conoscenza dell’Associazione nel territorio di competenza;
  • si pone un obiettivo di crescita, o almeno di mantenimento, del numero dei Soci/Associati tenendo anche conto della composizione del mix degli stessi (rapporto tra Soci in attività/Consulenti, Soci/Soci junior, Responsabili o Direttori di funzione/Professionals, etc.) e cercando di coprire tutti i settori merceologici rappresentati sul territorio di competenza;
  • contribuisce alla individuazione e finalizzazione di possibili sovvenzioni, sponsorizzazioni e/o partnership, in accordo con il Comitato Esecutivo Nazionale e in linea con le modalità legali/amministrative/di linea commerciale fissate dall’Associazione.
  • ricerca, acquisisce e fornisce al Consiglio Direttivo Nazionale le informazioni che ritiene utili per lo sviluppo delle attività dell’Associazione, sia a livello locale che nazionale;
  • assicura la correttezza dei requisiti professionali delle candidature per l’iscrizione all’Associazione (secondo i criteri e le modalità di cui agli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto nazionale) e provvede perché, alle date richieste dalla procedura n. 1/99, venga effettuato il controllo sulle liste dei Soci/Associati per i quali ha fatto verificare il regolare pagamento della quota associativa;
  • dà precise disposizioni perché il versamento dei contributi associativi al Nazionale vengano effettuati secondo i tempi e le modalità fissate dalla procedura n. 1/99;
  • ha la responsabilità amministrativa del Gruppo, congiuntamente con il Segretario del Gruppo. Mantiene pertanto il controllo dei costi/ricavi e della situazione finanziaria del Gruppo con l’obiettivo di un bilancio annuale almeno in pareggio;
  • entro il 15 aprile di ogni anno, trasmette al Segretario Nazionale:
    - il rendiconto economico, relativo all’anno precedente, della gestione del proprio Gruppo perché sia sottoposto all’attenzione del Collegio Sindacale dell’Associazione così da consentire il consolidamento del bilancio a livello nazionale;
    - la relazione sulle attività svolte nell’anno precedente e le linee programmatiche per l’anno successivo;
  • delega per iscritto, di volta in volta, in caso di impossibilità a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale, un altro Socio del proprio Gruppo, purché non ricopra già la carica di Consigliere Nazionale, per assicurare la rappresentatività del Gruppo;
  • assicura che alle scadenze e con le modalità previste venga trasmessa alla Segreteria Nazionale un rapporto con l’indicazione delle attività/incontri/convegni da realizzare nel trimestre successivo, sul territorio di competenza, perché l’informazione possa essere riportata e divulgata sulla rivista “Direzione del Personale”, a beneficio di tutti i Soci AIDP.

I Vice Presidenti svolgono le funzioni loro assegnate da parte del Consiglio Direttivo nell’ambito del Gruppo, in linea con le deleghe ricevute dall’Assemblea.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

Art. 10 - Risorse economiche
Le risorse economiche del Gruppo sono costituite da:
a) quote associative regionali
b) contributi volontari dei Soci
c) contributi dell’Associazione Nazionale
d) proventi diversi.

Art. 11 - Rinvio
Per tutto quanto non previsto dal Presente Regolamento si fa rinvio, anche per analogia, allo Statuto dell’Associazione Nazionale.

 

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