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AIDP GRUPPO REGIONALE TOSCANA
CAPITOLO 1 - L’ASSOCIAZIONE
Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede
Nell’ambito della Associazione Italiana per la Direzione del Personale (AIDP), ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, è costituito il Gruppo Regionale territoriale, quale Associazione denominata “AIDP – Gruppo Regionale Toscana” detto anche “AIDP Toscana” o “AIDP Gruppo Toscana”, con sede legale in Firenze - Via Ciro Menotti n. 6, presso lo studio del Dott. Gianfranco Ghilardi.
L’eventuale modifica della sede legale o delle sedi operative (che va deliberata dal Consiglio Direttivo), ovvero l’istituzione di sezioni o sedi secondarie, non comporta la modifica dello Statuto.
Art. 2 - Scopo
Il Gruppo si prefigge lo scopo di promuovere l’attività dell’AIDP nell’ambito territoriale di cui all’articolo 1: i valori di riferimento e le modalità per raggiungere gli scopi per cui si è costituita sono quelli previsti agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 7 dello Statuto Nazionale AIDP nonché dal suo Codice Etico e Deontologico.
In particolare, l’Associazione ha lo scopo di contribuire a migliorare tutti gli aspetti della relazione tra persona e lavoro, favorendo attivamente lo sviluppo culturale e professionale di chi nelle varie organizzazioni opera direttamente per questo obiettivo con chiaro e preferenziale riferimento alle competenze connesse con la gestione, lo sviluppo e la valorizzazione delle Risorse Umane (nel prosieguo HR).
L'Associazione mira in particolare a essere, nel proprio ambito territoriale:
✓ punto di riferimento per tutti i professionisti che operano a qualunque titolo nell’area delle risorse umane;
✓ motore di sviluppo della professionalità dei Soci quale presupposto per il successo delle organizzazioni di appartenenza e per la crescita delle persone che vi lavorano;
✓ base di partenza e di supporto ai giovani che intendono orientare la loro attività professionale nel campo delle risorse umane;
✓ fonte di servizi professionali e di tutela della specifica attività svolta dai professionisti delle HR, interpretando le specifiche necessità dei Soci, nel rispetto di quanto precisato all'articolo 3;
✓ organismo promotore di alleanze tra enti e associazioni che valorizzino il sistema persona-lavoro a livello territoriale e anche a livello internazionale in relazione ai territori limitrofi;
✓ partner riconosciuto dalle istituzioni locali come soggetto deputato ad analizzare e interpretare lo scenario del lavoro territoriale, nonché ad anticipare e proporre soluzioni efficaci, coerenti, competenti, tempestive e aperte.
Ispirato alle norme fondamentali di comportamento emanate dal Consiglio Direttivo Nazionale AIDP, il Gruppo Regionale opera in autonomia (nell’osservanza dello Statuto e dei regolamenti dell’Associazione nazionale) e con piena libertà di iniziativa per le proprie attività ed il proprio sviluppo.
L’Associazione agisce in modo autonomo e indipendente da qualsiasi organismo politico, economico, sindacale e imprenditoriale e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali.
Art. 3 - Valori di riferimento
I principali valori di riferimento degli aderenti all'Associazione sono quelli di cui agli articoli 2 e 3 del Codice Etico e Deontologico approvato dall'Assemblea dei Soci AIDP e costituente parte integrante del presente Statuto.
Tutti i partecipanti all'Associazione sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto, del Regolamento e del Codice Etico e Deontologico di AIDP, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.
Art. 4 - Finalità e attività
L'Associazione, al fine di realizzare nel proprio contesto gli scopi di cui all'art. 2, si adopererà per:
• favorire il miglioramento delle relazioni individuo-azienda;
• promuovere la crescita culturale e professionale di quanti si occupano di questi problemi;
• valorizzare l'immagine, il ruolo e la qualificazione di coloro che operano professionalmente nell'area delle risorse umane;
• contribuire allo sviluppo delle persone nelle organizzazioni aumentandone la competitività e i risultati;
• definire, diffondere e testimoniare attivamente i valori guida da rispettare nell'esercizio delle professionalità coinvolte;
• allacciare rapporti efficaci o forme di alleanza con enti, istituzioni, altre associazioni coerenti per finalità e valori testimoniati;
• concorrere alla diffusione nella comunità degli affari e nella società di una cultura aderente ai valori enunciati;
• favorire l'inserimento dei Soci in organismi territoriali rappresentativi pertinenti;
• fornire ai Soci supporti e servizi di interesse comune;
• promuovere attività di ricerca, studio e diffusione di competenze, esperienze e innovazioni nel territorio;
• sviluppare insieme alle istituzioni scolastiche, universitarie e di formazione progetti di supporto all'orientamento professionale e alla formazione dei giovani.
L'Associazione potrà svolgere tutte le attività connesse o affini o utili alla realizzazione degli scopi sociali di cui all'art. 2 o comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi scopi.
Art.5 - Durata
Il Gruppo ha durata analoga e dipendente da quella della Associazione Nazionale.
Esso potrà essere sciolto con delibera dell’Assemblea Straordinaria Regionale o per il venir meno delle condizioni di cui allo Statuto e al Regolamento nazionale.
CAPITOLO 2 - I SOCI
Art. 1 - Ammissione
Possono far parte del Gruppo le persone fisiche che abbiano i requisiti di cui all’articolo 7 dello Statuto dell’Associazione Nazionale.
Coloro i quali intendono aderire all’AIDP devono presentare domanda di iscrizione, indirizzata al Presidente del Gruppo Regionale che, previa valutazione di conformità e valutata la stessa, accettandola o respingendola, richiede in caso di ammissione alla persona interessata il versamento della quota associativa e, ricevuta l’attestazione di avvenuto pagamento, trasmette la scheda della persona alla Segreteria Nazionale per l’inserimento nella lista nazionale dei soci AIDP.
Art. 2 - I Soci
In conformità alle previsioni dello Statuto nazionale e in relazione ai propri requisiti personali e professionali, gli appartenenti al gruppo si distinguono in:
• Soci Ordinari
• Soci Ordinari Giovani
Il Gruppo può proporre all’Associazione Nazionale “Soci Onorari” secondo quanto previsto dall’articolo 8 e individuare propri “Soci Sostenitori” con gli stessi parametri previsti dall’art. 9 dello Statuto nazionale AIDP.
Tutti i Soci, ad esclusione dei Soci Sostenitori, hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e del Regolamento e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Tale diritto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa, purché il perfezionamento dell'iscrizione sia avvenuto almeno 30 giorni prima della data fissata per l’Assemblea.
Tutti i Soci devono aver conseguito titoli professionali adeguati allo svolgimento della propria attività nel campo delle HR o almeno una scolarizzazione adeguata rispetto a tale ambito.
I Soci Ordinari sono tenuti al proprio costante aggiornamento professionale anche per il tramite degli strumenti messi a disposizione dall'Associazione.
I Soci Ordinari che non abbiano compiuto i 35 anni (o una diversa età stabilita dal Consiglio Direttivo nazionale AIDP) alla data del 1° gennaio di ciascun anno associativo, sono definiti Soci ordinari giovani e fruiscono delle agevolazioni determinate dall’Associazione.
Art. 3 - Cessazione della qualifica di Socio
I Soci che cessino di svolgere, a seguito di pensionamento o cambio attività, le funzioni in relazione alle quali sono stati ammessi, conservano la loro qualità di associati.
La qualifica di Socio si perde a seguito di:
• cancellazione per mancanza o perdita sopravvenuta dei requisiti previsti dall'articolo 7 dello Statuto nazionale, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo;
• dimissioni dall’Associazione;
• mancato pagamento della quota associativa;
• radiazione, a seguito di comportamenti gravemente lesivi del prestigio dell'Associazione o di gravi violazioni dello Statuto o del Codice Etico e Deontologico, a seguito di un procedimento disciplinare svolto secondo le previsioni dello Statuto nazionale.
CAPITOLO 3 - ORGANI SOCIALI
Art. 1 - Organi associativi
Gli Organi del Gruppo Regionale sono:
• l'Assemblea dei Soci;
• il Consiglio Direttivo;
• il Presidente;
• il Collegio dei Sindaci o Organo di controllo;
• l’eventuale Comitato Esecutivo
Il Gruppo Regionale, per operare secondo le previsioni del capitolo 2 del regolamento nazionale è dotato anche di:
- una funzione di segreteria
- una funzione di supervisore economico
La struttura organizzativa del Gruppo Regionale deve essere adeguata al raggiungimento delle finalità dell'Associazione.
Art. 2 - Assemblea dei Soci
L'Assemblea dei Soci è sovrana ed è il momento fondamentale di confronto per l'Associazione, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione medesima. Essa approva il rendiconto economico-finanziario, rinnova le cariche elettive, delibera sulle modifiche dello Statuto.
Il diritto di voto è esercitato secondo il disposto dell'art. 2538, II comma del c.c. e a ciascun Socio spetta un solo voto, che può essere esercitato con la convocazione in presenza oppure a distanza secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo dell’Associazione Nazionale attraverso il relativo regolamento.
L'Assemblea è composta da tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale alla data di convocazione dell’Assemblea nel rispetto del termine previsto all’art. 6 comma 2 dello Statuto Nazionale AIDP e si riunisce di regola in sessione ordinaria una volta all'anno, entro il mese di giugno, mediante preavviso scritto, anche a mezzo di strumento elettronico/informatico, inviato almeno 20 giorni prima dal Presidente a tutti gli aventi diritto.
L’Assemblea può riunirsi con le stesse modalità di preavviso quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o la richieda almeno un quarto dei Soci. L’Assemblea nomina il proprio Presidente, un Segretario e quando necessario, il Comitato elettorale composto da almeno 3 (tre) membri. L’Assemblea ordinaria delibera sulla relazione del Presidente e approva il rendiconto economico-finanziario e la relazione del Collegio dei Sindaci.
L’Assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria, è validamente costituita
• in prima convocazione, quando siano presenti, fisicamente o per delega, almeno la metà degli aventi diritto.
• in seconda convocazione, almeno a 24 ore dalla precedente, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, anche per delega, e può essere convocata con lo stesso avviso.
Ogni Socio che abbia diritto al voto può essere portatore in Assemblea - escluse le assemblee che prevedono modalità di voto a distanza - fino ad un massimo di 5 (cinque) deleghe nei termini e con le modalità stabilite dal Regolamento nazionale.
Il voto è espresso in modo palese, salvo quando si procede all'elezione degli Organi elettivi o comunque quando siano coinvolte persone fisiche.
La votazione a distanza, secondo le norme del Regolamento Nazionale, è deliberata dal Consiglio Direttivo. La convocazione dovrà contenere la precisazione che trattasi di votazione a distanza nonché l’indicazione della data e ora di chiusura della votazione e del luogo ove avviene lo scrutinio.
Le delibere dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei votanti e vincolano anche gli assenti. Delle delibere assembleari viene redatto verbale cui deve essere data pubblicità mediante le forme più idonee nonché, per le delibere relative alle elezioni e alla individuazione dei titolari di cariche sociali, con la pubblicazione dell’esito sul sito internet dell'Associazione.
Art. 3 - Il Consiglio Direttivo
3.1 FUNZIONI
ll Consiglio Direttivo Regionale ha la funzione di stimolare, programmare e gestire l’attività del Gruppo ed esercita le sue funzioni con tutti i poteri che non siano espressamente riservati all’Assemblea dei Soci.
Il Consiglio Direttivo Regionale ripartisce al suo interno (ordinariamente tra i suoi componenti) le funzioni inerenti all’organizzazione, all’amministrazione ed alla
segreteria, allo sviluppo, alle attività di studio e di ricerca, alla formazione e alla documentazione, ai contatti all’interno e all’esterno del Gruppo.
Rientra nei poteri del Consiglio Direttivo:
• eleggere il Presidente del Gruppo (quando non già eletto in sede assembleare) e convalidare la proposta di nomina, da parte del Presidente, di almeno due Vicepresidenti di cui uno Vicario, scelti nell’ambito del Consiglio;
• nominare il Supervisore Economico, scegliendolo tra i Soci e conferendogli il mandato di cui all’art. 2.3 del Regolamento Nazionale AIDP;
• approvare le relazioni (Bilancio Consuntivo e Preventivo) da presentare all’Assemblea da parte del Presidente e del Supervisore Economico;
• impostare i programmi e impartire le indicazioni per le attività sociali che saranno poi realizzate collegialmente oppure da singoli responsabili;
• costituire, ricorrendone i presupposti, eventuali Sezioni Territoriali, curandone il coordinamento dell’attività, in linea con quanto previsto in materia dal Regolamento Nazionale;
• approvare il progetto del rendiconto economico generale da inviare all’AIDP Nazionale secondo quanto previsto dal Regolamento Nazionale;
• valutare ed approvare su iniziativa del presidente nei casi di incerta compatibilità con i requisiti richiesti le richieste di adesione all’Associazione, presentate dai candidati dando corso all’efficacia dell’adesione;
• fissare le date delle Assemblee ordinarie e convocare l’Assemblea straordinaria qualora risulti necessaria o venga richiesta da 100 Soci o dal 25% dei Soci aventi diritto al voto;
• definire le modalità di voto - anche a distanza – delle Assemblee elettive, secondo quanto previsto dal Regolamento Nazionale pertinente;
3.2 STRUTTURA
Il Consiglio Direttivo, al cui interno viene eletto il Presidente, resta in carica per tre esercizi sociali fino all’approvazione dell’ultimo esercizio.
È composto dai Soci eletti Consiglieri nell’ambito dell’Assemblea convocata con funzione elettiva.
I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili consecutivamente per un massimo di tre mandati. Il numero dei Consiglieri costituenti il Consiglio sarà determinato ad ogni rinnovo dal Consiglio Direttivo in scadenza, entro il 28 febbraio dell’anno in cui è previsto il rinnovo delle cariche (e comunicato ai Soci e alla segreteria nazionale entro il 7 marzo) in un range compreso tra 5 incluso il presidente e un numero massimo che non potrà superare i 23 e la cui concreta determinazione dovrà tener conto della consistenza numerica media nel triennio del gruppo. Per il primo triennio il numero è fissato in 7 (sette) Consiglieri.
Nel processo elettivo, ogni socio potrà esprimere la propria preferenza, tra tutti i candidati eleggibili, per non più della metà dei Consiglieri da eleggere.
I criteri di eleggibilità di un Socio all’incarico di Consigliere sono:
1. Avere almeno 3 (tre) anni di anzianità associativa,
2. aver già ricoperto un ruolo associativo a livello locale o aver assolto ruoli organizzativi interni, anche informali, o contribuito visibilmente alla attività associativa del Gruppo
3. non avere forme di conflitto di interesse con l’Associazione (sia a livello territoriale che nazionale) o con le sue società controllate (rapporti economici, partnership, sponsorizzazioni ecc.),
4. aver sviluppato una verificabile esperienza, anche nell’ambito dell’attività di consulenza, nella gestione delle risorse umane.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno su convocazione del Presidente o quando lo richieda almeno un terzo dei suoi membri.
Esso viene convocato con almeno sette giorni di preavviso dal Presidente, salvo casi urgenti, e le sue delibere sono valide quando sono presenti almeno la metà dei componenti del Consiglio stesso, integrato dai partecipanti di cui al comma successivo.
Ai lavori del Consiglio partecipano con diritto di voto (ad esclusione dei processi elettivi) il Past President, il Supervisore Economico, i soci eletti quali Consiglieri Nazionali.
Partecipano altresì, in qualità di invitati, l’Organo di Controllo e i Coordinatori di sezioni territoriali costituite nell’ambito del Gruppo.
Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto espresso dal Presidente.
Ogni riunione del Consiglio Direttivo dà luogo alla stesura di un verbale che viene firmato dal Presidente e da chi funge da Segretario della riunione.
In caso di assenza a 3 (tre) riunioni consecutive salvo impedimento giustificato, il Consigliere decade dal suo mandato. Il Consigliere decaduto o altrimenti cessato è sostituito dal primo dei Consiglieri non eletti.
Il Consiglio dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.
Art. 4 - Il Presidente
Il Presidente dirige il Gruppo Regionale e ne è il legale rappresentante. Non può essere rieletto consecutivamente per più di due mandati.
Il Presidente ha inoltre la responsabilità primaria di assicurare l’adempimento di tutte quelle attività che, per legge, Statuto e Regolamento Nazionale fanno direttamente capo a lui. In particolare: - gestisce e sviluppa le attività territoriali con gli opportuni collegamenti alle linee programmatiche del Consiglio Direttivo Nazionale; a tal fine, se necessario, sentito il proprio consiglio direttivo, nomina i Coordinatori delle Sezioni Territoriali, i quali vengono altresì incaricati del trattamento dei dati personali, in conformità alle norme in materia di protezione generale di dati (GDPR). L’istituzione di sezioni territoriali deve essere autorizzata dal Consiglio Direttivo regionale di riferimento
e comunicata all’Associazione Nazionale. Il funzionamento delle sezioni territoriali è disciplinato dal Regolamento nazionale.
Ha altresì la facoltà di assumere e licenziare dipendenti o collaboratori, sentito il Consiglio Direttivo.
Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo composto dai consiglieri neoeletti e presieduto dal Presidente uscente, o in sua vece dal consigliere più anziano, nella seduta che si terrà subito dopo la proclamazione dei risultati dell’Assemblea convocata per il rinnovo delle cariche associative, quando non già eletto in sede assembleare).
I requisiti per l’eleggibilità di un Consigliere all’incarico di Presidente sono quelli definiti dal Regolamento Nazionale dell’AIDP, recepiti in questo Statuto.
In caso di dimissioni o di impedimenti, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente Vicario fino alla scadenza naturale del mandato o fino al venir meno dell’impedimento.
Art. 5 - L’Organo di controllo
Il controllo dei conti del Gruppo spetta all’Organo di Controllo nella forma del Collegio Sindacale Regionale (C.S.R.).
Il C.S.R. dura in carica tre anni è composto da un membro effettivo ed un supplente, tutti rieleggibili, scelti tra i Soci, eletti dall’Assemblea.
Se, per qualsiasi motivo, il membro effettivo viene a mancare sarà sostituito dal supplente.
In caso di ulteriori defezioni, l’Assemblea provvederà alla elezione dei membri mancanti.
L’Organo di controllo ha il compito di verificare la contabilità e l’amministrazione del Gruppo. Vigila inoltre sulla corretta applicazione del presente Statuto e dello Statuto e del Regolamento Nazionale segnalando eventuali difformità al Presidente del Gruppo e al Consiglio direttivo.
Il membro dell’Organo di controllo partecipa, senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Art. 6 - Comitato Esecutivo
Il Comitato Esecutivo è una struttura di supporto operativo al Presidente.
Vi partecipano di diritto i Vice Presidenti.
La costituzione del Comitato Esecutivo viene deliberata dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.
CAPITOLO 4 - INDICAZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 1 - Gratuità delle cariche e decadenza
Tutte le cariche dell'Associazione attribuite per elezione o per nomina, sono da intendersi a titolo gratuito, salvo diversa delibera del Consiglio Direttivo. Ai Soci e ai titolari di cariche compete solo il rimborso delle spese eventualmente sostenute per lo svolgimento di incarichi associativi o istituzionali autorizzati e finalizzati all'interesse dell'Associazione. Chiunque non sia in regola con il pagamento della propria quota associativa al 30 giugno dell'anno in corso, decade dalla carica.
Art. 2 - Anno sociale
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
Art. 3 - Risorse economiche dell'Associazione
Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
• quote associative versate dai singoli Soci
• contributi,
• beni mobili ed immobili;
• donazioni e lasciti;
• rimborsi;
• proventi di carattere commerciale e produttivo derivanti da attività esercitate nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 4 del presente Statuto;
• ogni altro tipo di entrata.
Ferma restando la quota associativa a favore dell'Associazione che viene stabilita annualmente con validità per l'anno successivo, il Gruppo fissa la quota associativa dovuta al Gruppo stesso da ciascun Socio che dovrà quindi aggiungersi alla quota associativa dovuta all'Associazione nazionale. Resta nella facoltà del Gruppo determinare eventuali contributi aggiuntivi annuali o straordinari per sostenere le proprie iniziative e/o attività locali. Il Gruppo cura l'incasso delle quote, che versa tempestivamente alla Segreteria Nazionale nei termini e con le modalità previste dal Regolamento o dalle delibere del Consiglio Direttivo. L’accettazione di elargizioni in denaro, donazioni e i lasciti devono essere autorizzate dal Consiglio Direttivo che delibera sull'utilizzo di essi in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'Associazione; l'Assemblea delibera sull'utilizzo dei proventi, che comunque devono essere in armonia con le finalità associative. È vietato distribuire, anche solo in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Il Supervisore Economico redige annualmente il progetto di rendiconto economico-finanziario preventivo e consuntivo da sottoporre al vaglio del Consiglio Direttivo per essere posto all’ approvazione dall'Assemblea entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento. Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione
entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.
Art. 4 - Spese dell'Associazione
Le spese dell'Associazione sono rappresentate dalle uscite di qualsiasi natura utili al buon funzionamento e alla realizzazione del programma, delle attività dell'Associazione e delle finalità istituzionali.
CAPITOLO 5 - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 1 - Modifiche Statutarie
Lo Statuto può essere modificato su iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta di un quarto dei Soci. Le modifiche devono essere assunte con delibera espressa almeno dai due terzi dei voti dei Soci presenti o rappresentati all'Assemblea straordinaria all'uopo convocata.
Le convocazioni e le deliberazioni avranno luogo come previsto dall’articolo 2 cap. 3 (Organi Sociali).
La delibera può avvenire validamente soltanto con il voto favorevole di due terzi dei Soci presenti o rappresentati.
Art. 2 - Controversie
Tutte le controversie insorgenti tra il Gruppo ed i Soci e tra gli stessi Soci, ai sensi dell’articolo 20 dello Statuto Nazionale, sono risolte attraverso apposita richiesta al Collegio dei Probiviri eletto in seno ad AIDP Nazionale.
Art. 3 - Scioglimento del Gruppo
Lo scioglimento del Gruppo Regionale viene deliberato dall'Assemblea straordinaria all'uopo convocata.
Art. 4 - Patrimonio
Il patrimonio residuo del Gruppo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, deve essere devoluto ad Associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo (Authority di settore) di cui all'articolo 3, comma 190 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996.
Art. 5 - Rinvii e Foro competente
Per quanto altro non previsto dal presente Statuto o dal Regolamento valgono le norme di legge vigente in materia. Per ogni controversia fra Associazione e Soci, il Foro competente è quello di Firenze.
Il presente Statuto entra in vigore dalla data di approvazione da parte dell’Assemblea regionale straordinaria del 27 maggio 2021.