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STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE A.I.D.P. UMBRIA
CAPITOLO 1 - L’ASSOCIAZIONE
Art. 1 Denominazione e sede Nell’ambito della Associazione Italiana per la Direzione del Personale (di seguito definita AIDP), ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il “Codice del Terzo Settore”, d’ora innanzi “CTS”) è costituito il Gruppo Regionale dell’Umbria in Perugia, con sede in Perugia, Via Volumnia, n. 21. L’eventuale modifica della Sede Legale o delle eventuali sedi operative, che devono essere deliberate dal Consiglio Direttivo, ovvero l’istituzione di sezioni o sedi secondarie, non comporta la modifica del presente Statuto.
Art. 2 - Scopo L’Associazione è apartitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Il Gruppo ha lo scopo di promuovere l’attività dell’A.I.D.P. nella regione Umbria. I valori di riferimento che propugna e le modalità per raggiungere gli scopi per cui si è costituito sono quelli previsti dagli artt. 1, 2, 3 e 4 dello Statuto nazionale, qui di seguito riportati: L’associazione ha lo scopo di contribuire a migliorare tutti gli aspetti della relazione tra persona e lavoro, favorendo attivamente lo sviluppo culturale e professionale di chi nelle varie organizzazioni opera direttamente per questo obiettivo. In particolare mira ad essere:
* motore di sviluppo della professionalità dei soci quale presupposto per il successo delle organizzazioni di appartenenza e per la crescita delle persone che vi lavorano;
* base di partenza e di supporto ai giovani che intendono orientare la loro attività professionale nel campo delle risorse umane;
* fonte di servizi professionali, interpretando le specifiche necessità dei soci, nel rispetto di quanto precisato all'articolo 13;
* organismo promotore di alleanze tra enti e associazioni che valorizzino il sistema persona - lavoro a livello nazionale e internazionali
I principali valori di riferimento degli aderenti all'Associazione sono:
* centralità della persona e della dignità umana;
* eccellenza della professionalità;
* rispetto dell'etica professionale;
* impegno responsabile nella rappresentanza di interessi comuni;
* cultura della partecipazione
L'Associazione, al fine di realizzare gli scopi di cui sopra, si adopererà per:
1. favorire il miglioramento delle relazioni individuo - azienda
2. promuovere la crescita culturale e professionale di quanti si occupano di questi problemi;
3. valorizzare l'immagine, il ruolo e la qualificazione di coloro che operano professionalmente nell'area delle risorse umane;
4. contribuire allo sviluppo delle persone nelle organizzazioni aumentandone la competitività e i risultati
5. definire, diffondere e testimoniare attivamente i valori guida da rispettare nell'esercizio delle professionalità coinvolte
6. allacciare rapporti efficaci o forme di alleanza con enti, istituzioni, altre associazioni coerenti per finalità e valori testimoniati
7. concorrere alla diffusione nella comunità degli affari e nella società di una cultura aderente ai valori enunciati
8. contribuire all'elaborazione di norme o legge che possano riguardare le tematiche oggetto dell'Associazione
9. favorire l'inserimento dei soci in organismi rappresentativi pertinenti
10. fornire ai soci supporti e servizi di interesse comune
11. promuovere attività di ricerca, studio e diffusione di competenze, esperienze e innovazioni sia a livello nazionale che internazionale
12. sviluppare insieme alle istituzioni scolastiche, universitarie e di formazione progetti di supporto all'orientamento professionale e alla formazione dei giovani AIDP Gruppo Umbria potrà svolgere tutte le attività connesse o affini o utili alla realizzazione degli scopi sociali di cui all'art. 2 o comunque sia direttamente sia indirettamente attinenti ai medesimi scopi.
L’Associazione, svolgendo senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale cui all’articolo precedente e secondo le indicazioni dell’Articolo 5 del CTS, persegue, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in forma di azione volontaria ed erogazione di servizi. In via secondaria e strumentale, l’Associazione può svolgere attività diverse rispetto all’attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali attività devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell’Articolo 6, comma 1, CTS.
Art. 3 - Durata Il Gruppo ha durata analoga e dipendente da quella dell’Associazione nazionale, Esso potrà essere sciolto con delibera dell’Assemblea Straordinaria regionale.
CAPITOLO 2 – I SOCI
Art. 1 – Ammissione Soci Possono far parte del Gruppo le persone fisiche che abbiano i requisiti di cui agli artt. 6 e 7 dello Statuto nazionale. Coloro i quali intendono aderire all’A.I.D.P. devono presentare domanda di iscrizione indirizzata al Presidente del Gruppo Regionale, supportando la stessa con la firma di presentazione di due Soci. Il Presidente, verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi, approva l’iscrizione. Approvata la richiesta, il Presidente del Gruppo Regionale richiede alla persona interessata il versamento della quota associativa nella misura fissata e, ricevuta l’attestazione dell’avvenuto pagamento, trasmette la scheda del nuovo socio alla Segretaria Nazionale. Possono, altresì, entrare a far parte del Gruppo, senza con ciò conseguire l’automatica iscrizione all’A.I.D.P., soggetti che, pur non possedendo all’atto i requisiti di cui al 1° comma, intendono formarsi professionalmente per esercitare le funzioni di cui agli artt. 6 e 7 dello Statuto nazionale. Le modalità di iscrizione per i soggetti di cui al precedente comma sono quelle previste per gli altri soci. In tali casi la scheda del nuovo adepto sarà trasmessa alla Segeteria Nazionale allorquando il socio sarà in grado di dimostrare l’intervenuto possesso dei requisiti per l’ammissione all’A.I.D.P.
Art. 2 – Diritti ed obblighi dei soci Eccezion fatta per i soggetti di cui agli ultimi due commi del precedente articolo, coloro i quali conseguono l’iscrizione al Gruppo sono inseriti nella lista della Segreteria Nazionale Soci AIDP.
In dipendenza dei propri requisiti personali e professionali gli appartenenti al Gruppo si distinguono in:
1.soci ordinari;
2. soci onorari.
Tutti i soci, purché maggiorenni, hanno diritto di voto. Tale diritto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa. I soci hanno diritto alle informazioni ed al controllo stabilite dalle leggi e dallo statuto. I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali e di pagare annualmente la quota sociale di adesione. I soci che, secondo le disposizioni di cui al precedente articolo, sono iscritti al Gruppo Regionale ma non hanno i requisiti per la contestuale iscrizione all’A.I.D.P., hanno diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie ma non hanno diritto di elettorato passivo, prerogativa appannaggio degli altri Soci, fatta salva la composizione del C.D., del quale sono membri, senza diritto di voto, n° 2 soci di cui all’art. 4, co. 5.
Art. 3 – Decadenza dei soci Il pensionamento non comporta per i soci la decadenza dalla loro qualifica. I soci che cessano di svolgere le funzioni in relazione alle quali sono stati ammessi, per cause diverse dal pensionamento, devono, prontamente e per iscritto, comunicarlo alla segreteria regionale.
La qualifica di socio si perde per:
a) dimissione volontaria;
b) morosità protrattasi oltre i termini all’uopo previsti dal Consiglio Direttivo regionale;
c) radiazione deliberata, nei confronti del socio non iscritto all’A.I.D.P. nazionale, dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo regionale;
d) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo nazionale. Il provvedimento di radiazione di cui alla lett. c) del precedente comma, presuppone la convocazione dell’interessato e la valutazione di ogni elemento eventualmente avanzato a discolpa. Il provvedimento emesso non è impugnabile. Ai sensi dell’art. 9 dello Statuto nazionale, avverso i provvedimenti di radiazione di cui alla lett.
d) del precedente comma, è ammesso ricorso davanti al Collegio dei Probiviri.
Art. 4 – Quote Associative Le quote associative sono fissate anno per anno dal Consiglio Direttivo. Disposizione transitoria art. 7 Per il primo anno le quote associative sono fissate in 130 Euro per tutti soci, con esclusione di coloro non in possesso dei requisiti per la contestuale iscrizione all’A.I.D.P. nazionale ai sensi dell’art. 4 co. 5, per i quali la quota associativa è fissata in Euro 30.
CAPITOLO 3 - ORGANI SOCIALI
Art. 1– Organi Sociali Gli organi sociali sono:
a) l’Assemblea Regionale;
b) il Presidente;
c) il Consiglio Direttivo;
d) l’Organo di Controllo;
e) Il Comitato Esecutivo;
f) Il Segretario;
g) Il Tesoriere.
Art. 2 – Assemblea Regionale L’assemblea è il massimo organo deliberativo del Gruppo. Ogni socio ha diritto ad un voto. L’assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria, provvede alla nomina di un presidente e di un segretario.
E’ convocata dal Presidente o in sua assenza o impossibilità, dal Vice Presidente o dal Segretario, in sessione ordinaria ogni anno entro il 30 aprile per:
1) l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
2) l’approvazione della relazione sulle attività svolte nell’anno precedente ed il programma per l’anno in corso;
3) il rinnovo delle cariche elettive ogni 3 anni ed in particolare per l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo.
Art. 3 – Diritti di partecipazione Avranno diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione, i soli Soci che siano in regola con il versamento della quota annua. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di 5 soci.
Tutte le comunicazioni ai soci, anche ufficiali, potranno essere inoltrate a mezzo e – mail con avviso di ricevimento o del fax segnalati dal soci al momento dell’iscrizione, con onere a suo carico di comunicarne l’eventuale mutamento, avendo così pieno valore.
Art. 4 – Assemblea straordinaria La convocazione dell’assemblea straordinaria, oltre che dal Consiglio Direttivo, a seguito di propria deliberazione, potrà essere richiesta dal 50% degli aventi diritto a voto che dovranno proporre l’ordine del giorno. In tale caso la stessa dovrà essere convocata entro 15 gg. dal ricevimento della richiesta.
La convocazione dell’assemblea deve avvenire esclusivamente con apposito avviso, nelle forme di cui all’art. 10, co.2, almeno 10 gg. prima della data di convocazione, contenente la data, l’ora ed il luogo dell’assemblea, nonché l’ordine del giorno.
Art. 5 – Validità assembleare L’Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto a voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione, l’assemblea ordinaria sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli aventi diritto a voto intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art. 6 – Modifiche Regolamento Le eventuali modifiche del presente regolamento potranno essere discusse e deliberate solo dall’assemblea straordinaria dei soci costituita dalla metà più uno degli aventi diritto a voto e solo se le stesse siano state espressamente poste all’ordine del giorno. Il regolamento, così come modificato, dovrà essere approvato per iscritto dal Comitato Esecutivo nazionale.
Art. 7 – Il Consiglio Direttivo Regionale Il Consiglio Direttivo Regionale si compone di n° 9 membri più n° 2 in possesso dei requisiti di cui all’art. 4, co. 5 . Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il C.D. alla sua prima riunione, elegge il Presidente, almeno n° 2 Vice-presidenti, il Segretario ed il Tesoriere. Il C.D. rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza assoluta. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Partecipano con diritto di voto alle riunioni del C.D. il Presidente uscente, per il triennio successivo e per l’ulteriore triennio nel caso di conferma del Presidente in carica, gli eventuali consiglieri nazionali appartenenti al Gruppo.
Art. 8 – Dimissioni dei membri del Consiglio Direttivo In caso di recesso anticipato di uno dei componenti, previa comunicazione all’Assemblea dei soci, il Consiglio può cooptare un sostituto, sino ad un massimo di sostituzione pari ad un terzo dei soci eletti dall’Assemblea. I sostituti resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei membri sostituiti. Il C.D. dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.
Art. 9 – Convocazione del C.D. Il C.D. si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno tre membri, senza formalità.
Art. 10 – Compiti del C.D. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
a) redigere il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre annualmente all’approvazione dell’assemblea regionale;
b) redigere la relazione sulle attività svolte dal Gruppo Regionale nell’anno precedente ed il programma per l’anno in corso;
c) fissare le date delle assemblee ordinarie e convocare l’assemblea straordinaria qualora risulti necessario o venga chiesto dal 50% dei soci aventi diritto al voto;
d) redigere i regolamenti interni e le eventuali modifiche sottoponendole per l’approvazione all’assemblea regionale;
e) curare l’ordinaria amministrazione e la straordinaria amministrazione;
f) attuare le finalità previste dallo statuto nazionale e dal presente regolamento;
g) definire la eventuale modifica o variazione della sede sociale ovvero l’istituzione di sedi secondarie.
Art. 11 – Il Presidente Il Presidente dirige il Gruppo Regionale e ne è il rappresentante. Se il gruppo annovera almeno 20 soci nazionali (nell’anno dell’elezione ed in quello precedente) il Presidente è membro, di diritto, del Consiglio Direttivo nazionale. Se impossibilitato a presenziare alle riunioni deve delegare, di volta in volta per iscritto, un socio del Gruppo, regolarmente iscritto all’A.I.D.P. e che non risulti già eletto alla carica di Consigliere nazionale, affinché lo sostituisca. Il Presidente regionale ha la responsabilità primaria di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per l’iscrizione dei candidati nella lista nazionale dei soci AIDP. Nei casi di riscontrata incompatibilità dell’iscrizione provvede ad informare la persona interessata, risolvendo l’eventuale contenzioso.
Art. 12 – Il Vicepresidente Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. Se vi sono più Vice-presidenti, le funzioni di cui al precedente comma sono attribuite secondo il principio di prevalenza dell’anzianità di carica.
Art. 13 – Il Segretario Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, cura la convocazione delle assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo con l’indicazione del relativo ordine del giorno.
Art. 14 – Il Tesoriere Il tesoriere cura l’amministrazione del Gruppo e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo. Egli, inoltre, versa tempestivamente alla Segreteria nazionale le quote associative annualmente fissate.
CAPITOLO 4 - INDICAZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 1 – Anno sociale L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
Articolo 2 - Modifiche Statutarie Lo Statuto può essere modificato su iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta di un quarto dei Soci. Le modifiche devono essere assunte con delibera espressa almeno dai due terzi dei voti dei Soci presenti o rappresentati all'Assemblea straordinaria all'uopo convocata.
Art. 3 – Patrimonio I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dall’Assemblea, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dal Gruppo.
Art. 4 – Controversie Tutte le controversie insorgenti tra il Gruppo ed i soci e tra i soci, ai sensi dell’art. 18 dello Statuto nazionale, sono risolte attraverso apposita richiesta al Collegio dei Probiviri istituito presso l’A.I.D.P. nazionale.
Art. 5 – Scioglimento Lo scioglimento del Gruppo è deliberato dall’assemblea dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 degli aventi diritto a voto. Così pure la richiesta dell’assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 degli aventi diritto a voto. Qualsivoglia bene di proprietà del Gruppo, risultante al momento dello scioglimento, salva diversa destinazione imposta dalla legge, sarà devoluto all’A.I.D.P.
Art. 6 – L’Organo di controllo Nei casi previsti dall’articolo 30 del Codice del Terzo settore, l’Assemblea nomina un organo di controllo, nella forma del Collegio Sindacale. L’organo di controllo dura in carica tre anni ed è composto da tre membri effettivi ed un supplente. Se, per qualsiasi motivo, uno dei membri viene a mancare sarà sostituito dal supplente. In caso di ulteriori defezioni, l’Assemblea provvederà alla sostituzione dei membri mancanti. L’Organo di controllo ha il compito di verificare la contabilità e l’amministrazione del Gruppo. Vigila inoltre sulla corretta applicazione del presente Statuto e dello Statuto e del Regolamento Nazionale segnalando eventuali difformità al Presidente del Gruppo e al Consiglio direttivo. I membri dell’Organo di controllo partecipano, senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo. È facoltà dell’Assemblea nominare l’organo di controllo anche in assenza del superamento dei limiti di cui all’Articolo 30 del CTS. In questo caso i suoi componenti possono non essere iscritti al registro dei revisori.
Art. 7 - Comitato Esecutivo E’ facoltà del Consiglio Direttivo nominare un Comitato Esecutivo. Il Comitato Esecutivo è una struttura di supporto operativo al /la Presidente e vi partecipano di diritto i Vicepresidenti. La costituzione del Comitato Esecutivo viene deliberata dal Consiglio Direttivo su proposta del/la Presidente.
CAPITOLO 5 - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 1 – Norma finale Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia allo Statuto dell’A.I.D.P., che si allega al presente atto e del quale costituisce parte integrante.