
n. 6 anno 2009
Le novità del nuovo Accordo Economico Collettivo del 16 febbraio 2009 per gli agenti e rappresentanti di commercio
di Paola Tradati, Managing Partner, Toffoletto e Soci
Dopo quasi sette anni dall'ultimo rinnovo, il 16 febbraio scorso le parti collettive hanno sottoscritto il nuovo accordo economico collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza nel settore commerciale, entrato in vigore il 1° marzo 2009.
Sostanzialmente immutata è rimasta la disciplina generale del rapporto, mentre le modifiche più interessanti riguardano l'indennità di cessazione del rapporto ed il patto di non concorrenza. Passiamo in rassegna le principali novità:
1. Contratto a tempo determinato (art. 1 bis): la disciplina delle indennità di cessazione del rapporto viene estesa a tutti i contratti di agenzia a termine e non solo (com'era prima) solo a quelli successivamente prorogati o rinnovati. Inoltre, è stata prevista la forma scritta quale requisito ad probationem del rinnovo o della proroga di un contratto a termine, in mancanza della quale il contratto si intenderà convertito a tempo indeterminato qualora eseguito dopo la scadenza del termine. Infine, è stata prevista (per la prima volta) la possibilità di pattuire un periodo di prova, che però potrà essere inserito solo nel primo rapporto a termine, e non negli eventuali rinnovi.
2. Zona e variazioni del contenuto economico del rapporto (art. 2): alcune importanti novità sono state inserite a proposito della possibilità per il preponente di variare unilateralmente la zona, i prodotti, la clientela e la misura delle provvigioni. In caso di molteplicità di variazioni, il periodo di riferimento per valutare l'entità complessiva delle stesse diventa più lungo, passando da 12 mesi a 18 mesi per i plurimandatari e a 24 mesi per i monomandatari. Inoltre, il preponente non sarà più costretto ad attendere il decorso del periodo di preavviso (che varia a seconda della rilevanza della variazione) prima di operare la modifica contrattuale: è stata infatti prevista la possibilità per il preponente di pagare un'indennità -che costituisce di fatto una vera e propria penale- qualora intenda anticipare gli effetti della variazione.
3. Diritti e doveri delle parti (art. 3): a parte l'introduzione (irrilevante) del divieto di addebitare all'agente il campionario se non per mancata restituzione e danneggiamento non derivante dal normale utilizzo, è stata opportunamente eliminata la previsione che imponeva al preponente di corrispondere «una provvigione separata» in caso di affidamento all'agente dell'attività di incasso. Tale previsione era infatti incoerente con quanto previsto all'art. 4 dell'a.e.c. (rimasto invariato sul punto), secondo cui tale attività deve essere remunerata con uno specifico compenso aggiuntivo, «di natura non provvigionale».
4. Provvigioni e liquidazione delle medesime (artt. 5-6): novità a proposito del conteggio delle provvigioni postume (ossia maturate dopo la cessazione del rapporto): sotto tale profilo, il nuovo a.e.c. del settore commerciale si avvicina a quanto già sancito dall'a.e.c. del settore industriale -anch'esso peraltro attualmente in fase di rinnovo- e prevede l'obbligo per l'agente di redigere, alla cessazione del rapporto, una dettagliata relazione in merito allo stato delle trattative in corso in tale momento; viene altresì stabilito un termine di 6 mesi successivo alla cessazione del rapporto (derogabile solo in misura superiore ma non inferiore) durante il quale la conclusione dei contratti relativi ad affari riconducibili all'attività promozionale dell'agente darà diritto a quest'ultimo alle provvigioni.
5. Patto di non concorrenza post contrattuale (art. 7): si tratta di una delle norme sulle quali il rinnovo dell'a.e.c. ha inciso di più, introducendo peraltro disposizioni che lasciano alcuni dubbi. Anzitutto, è stato previsto che il pagamento del corrispettivo del patto di non concorrenza (laddove dovuto, ossia nel caso in cui l'agente svolga la propria attività personalmente o mediante società di persone o società di capitali con socio unico) debba avvenire inderogabilmente in un'unica soluzione alla fine del rapporto, il che dunque esclude la possibilità di pattuire pagamenti ripartiti durante la vigenza del patto. Inoltre, è stata introdotta una curiosa previsione in virtù della quale il patto di non concorrenza potrà essere stipulato solo al momento dell'inizio del rapporto di agenzia, ossia (in pratica) prima che il preponente abbia potuto apprezzare le capacità dell'agente e dunque valutare l'opportunità di limitare la concorrenza dell'agente dopo la fine del rapporto. È dunque probabile che entrambe tali nuove previsioni disincentiveranno il ricorso ai patti di non concorrenza. Da ultimo, il nuovo a.e.c. ha introdotto una clausola che esclude espressamente la possibilità di variare unilateralmente il contenuto del patto di non concorrenza post contrattuale. Disposizione sicuramente valida, oltre che ovvia; resterà comunque ferma, anche in considerazione di tale nuova disposizione, la possibilità di pattuire consensualmente la possibilità per il preponente di recedere unilateralmente dal patto di non concorrenza prima del suo inizio.
6. Gravidanza e puerperio (art. 9): sostanzialmente uguale il trattamento di malattia e infortunio, viene prolungato invece il termine da 8 a 12 mesi, durante il quale il rapporto resterà sospeso in caso di gravidanza e puerperio e la tutela viene estesa alle ipotesi di adozione e affidamento di minore. Nuova la previsione della sospensione del rapporto di agenzia per un periodo massimo di 5 mesi, nel caso di interruzione di gravidanza.
7. Indennità di fine rapporto (artt. 11-12-12 bis): le disposizioni sulle indennità di fine rapporto -pur essendo quelle da cui ci si aspettavano le maggiori novità- mantengono, di fatto, la medesima impostazione suddivisa in tre diverse indennità: l'indennità di risoluzione del rapporto (c.d. FIRR), l'indennità suppletiva di clientela e l'indennità c.d. meritocratica. Indennità che ancora una volta -erroneamente- non tengono conto né delle condizioni previste dall'art. 1751 cod. civ., né di quanto sancito dalla sentenza della Corte di Giustizia europea del 23 marzo 2006 (causa C-465/04) che ha ritenuto il sistema indennitario previsto dagli a.e.c. italiani incompatibile con la Direttiva comunitaria n. 86/653 del 18 dicembre 1986 (di cui l'art. 1751 c.c. è attuazione). Per quanto riguarda il FIRR, ad esempio, è stato ribadito l'obbligo per i preponenti di versare all'apposito fondo gestito dall'ENASARCO una quota annua per ciascun agente, ed anzi il nuovo a.e.c. (cercando probabilmente di effettuare un discutibile parallelismo con il rapporto di lavoro subordinato) precisa che il FIRR avrebbe «natura di trattamento di fine rapporto» e che «le somme obbligatoriamente versate al fondo FIRR (...) sono definitivamente acquisite a favore dell'agente (...) nel momento stesso in cui vengono ricevute dalla fondazione». Sempre in tema di FIRR, è stata (inopinatamente) eliminata la previsione che escludeva il pagamento di questa indennità nel caso di violazione del vincolo di esclusiva da parte dell'agente: resta, come unica ipotesi di esclusione, la ritenzione indebita di somme del preponente da parte dell'agente. Poco rilevanti le modifiche in merito all'indennità suppletiva di clientela (sono state precisate le ipotesi in cui l'indennità è riconosciuta in caso di dimissioni dell'agente, aggiungendo il caso del conseguimento della pensione di vecchiaia INPS e, in via generale, il recesso per giusta causa imputabile al preponente), mentre di maggiore spessore gli interventi a proposito dell'indennità meritocratica, che ha subito un vero e proprio restyling. Ora infatti il calcolo dell'indennità meritocratica è affidato a due complesse tabelle che dovrebbero consentire di determinare quei «sostanziali vantaggi» derivanti dall'opera dell'agente nel corso del rapporto. Così, in effetti, non è, ed il complicato meccanismo resta ancora una volta lontano da quello previsto dall'art. 17 della Direttiva europea (descritto dettagliatamente nella Relazione del Consiglio Europeo sull'applicazione dell'art. 17 della Direttiva del 23 luglio 1996).
L'aspetto di maggiore novità (e che certamente susciterà il maggiore dibattito) riguarda tuttavia quanto previsto dalla dichiarazione a verbale contenuta nell'art. 12 del nuovo a.e.c., disposizione che eviterà d'ora in poi ai preponenti (quanto meno nei rapporti in cui l'agente svolga l'incarico in via prevalentemente personale) di corrispondere l'indennità suppletiva di clientela e l'indennità meritocratica e poi vedersi chiamare in giudizio per ottenere la differenza tra queste e la maggiore indennità di cessazione del rapporto prevista dall'art. 1751 c.c. Infatti, la nuova disposizione stabilisce che solo se verrà sottoscritto un verbale di conciliazione in sede protetta (Direzione Provinciale del Lavoro o sede sindacale) entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto di agenzia, il preponente sarà tenuto a corrispondere le indennità suppletiva di clientela e meritocratica. In caso contrario l'agente avrà diritto di fare causa al preponente, ma quest'ultimo non avrà alcuna obbligazione di corrispondere alcunché all'agente nemmeno sulla base delle disposizioni dell'a.e.c. Tale nuova disposizione dovrebbe (come è auspicabile) finalmente ridurre il contenzioso in merito al pagamento delle indennità di fine rapporto, dal momento che nelle aule dei Tribunali arriveranno, d'ora in poi, solo quelle cause in cui le parti non abbiano sottoscritto il verbale di conciliazione, e la causa si concentrerà unicamente sulla sussistenza o meno dei requisiti per il riconoscimento dell'indennità ex art. 1751 c.c.
8. Enti bilaterali ed assistenza sanitaria integrativa (artt. 22-23): infine, il nuovo a.e.c. ha istituito un Ente bilaterale nazionale ed un fondo di assistenza sanitaria integrativa, il cui Statuto e Regolamento verranno definiti da un'apposita Commissione bilaterale.


