n. 4 anno 2020
Donne e sicurezza sul lavoro, excursus storico e situazione attuale
di Ilaria Li Vigni
Sul finire del XIX secolo si inizia a parlare della tutela lavorativa femminile.
Per prima l'Inghilterra, paese in cui la legislazione, a tutela del lavoro femminile, a partire dalla riduzione dell'orario, è stata discussa e approvata tra il 1853 e il 1878, per poi introdurre, nel 1867 con il Factory Act, il riposo domenicale per donne e i ragazzi.
Poi, gradualmente, tutti i Paesi europei, a iniziare dalla Germania nel 1878, vietarono il lavoro femminile in miniera, per motivi, principalmente, di ordine morale (si disapprovava culturalmente che la donna lavorasse in tali ambienti) e di tutela della salute riproduttiva femminile.
In Italia, nel 1902, venne approvata la legge n. 242 che dettava norme, seppur minime nei contenuti, a tutela delle donne lavoratrici.
La legge vietava alle donne i lavori sotterranei e alle minorenni il lavoro notturno e limitava a dodici ore l'orario massimo giornaliero, con un riposo di due ore.
Se da un lato, in Europa, si assisteva alla nascita di forme di protezione sul lavoro, volte a stemperare una pesante situazione di sfruttamento che comportava gravi rischi per la salute della donna, dall'altro si tutelava quello che veniva considerato un "soggetto debole".
Soggetto che non aveva uguali opportunità e parità di trattamento dell'uomo, e che necessitava di protezione, specie in considerazione della sua funzione riproduttiva, del ruolo sociale e culturale, oltre che per la rispettabilità e moralità familiare.
In Italia bisognerà attendere il 1977 con la Legge n.903 che introduce il principio di parità di trattamento e di opportunità sul lavoro tra uomini e donne. E il decreto legislativo n.151/2001 a tutela della "lavoratrice madre", che si occupa della fase della vita della donna dalla gravidanza al post-partum e all'allattamento ma che non promuove miglioramenti delle condizioni di lavoro più inclusivi.
Relativamente recente un approccio alle differenze di genere, sia in termini di prevenzione che di conseguenze per la salute, in relazione a malattie professionali e all'incidenza infortunistica in ambito lavorativo. Fino alla fine degli anni '90, il tema della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, visto in una prospettiva di genere, risultava focalizzato, a livello sovranazionale, principalmente su due fronti, la tutela delle lavoratrici nella loro dimensione "riproduttiva" e nei confronti della violenza nei luoghi di lavoro.
Nel 1997, con il Trattato di Amsterdam e l'avvio di un processo che riconosce il principio di eguaglianza come valore fondante dell'Unione Europea, declinabile a livello trasversale (gender mainstreaming), la differenza di genere entra, a pieno titolo, nel dibattito politico e giuridico riferiro alla tutela della salute e sicurezza nei contesti di lavoro.
Prende così avvio l'attività di promozione dell'uguaglianza tra uomini e donne in ogni settore e a tutti i livelli (occupazione, lavoro, retribuzione).
Negli ultimi anni, dunque, l'Unione Europea afferma la necessità di promuovere un'effettiva parità anche nella prevenzione, definendo i criteri per l'individuazione dell'impatto di genere nell'incidenza degli infortuni e delle malattie professionali, oltre che nella valutazione delle misure adottate.
Nel contesto italiano, con il Decreto Legislativo n.81/2008 si pongono le basi per la promozione di un approccio unitario, finalizzato al concetto di benessere sul luogo di lavoro in ottica di genere, anche se non vi siano indicazioni in merito alle modalità per conseguirlo.
A distanza di anni, la parità non può ancora dirsi completamente attuata nel mondo del lavoro, avendo disatteso, nei fatti, anche quel rinnovato principio di equità di genere al centro delle politiche di sviluppo dell'Unione europea e del programma Horizon 2020 che sostiene "parità salariale" e "parità nei posti di responsabilità", e nella società in generale. Ancora oggi, le donne svolgono gran parte del lavoro di cura non retribuito e, conseguentemente, le donne che lavorano "fuori casa" risultano essere normalmente sottoposte a un doppio carico di lavoro e, quindi, anche a diversi rischi.
Se in tema di parità di opportunità e di trattamento sul lavoro (ma anche nella formazione, nella carriera e nelle condizioni di lavoro) non possiamo ancora parlare di un'uguaglianza sostanziale, è altresì vero che, in termini di salute e sicurezza sul lavoro, c'è ancora molto da fare in una prospettiva gender oriented che prenda atto di quanto le differenze di genere siano determinate socialmente e culturalmente e siano altro dalle differenze che afferiscono alla sfera biologica.
Occorre, al di là dei dati statistici, promuovere un'analisi dei rischi lavorativi che tenga conto di oggettive differenze di genere.
In Italia, il Testo Unico n. 81/2008 ha cercato di dare un impulso in una direzione che recepisse, almeno sulla carta, l'importanza di considerare il genere nelle questioni legate alla sicurezza sul lavoro menzionando, per la prima volta, la dimensione di genere in relazione alla valutazione dei rischi.
Si ritiene che, ancora oggi, sia necessaria maggiore attenzione ai diversi effetti di un'esposizione al rischio di soggetti appartenenti a generi diversi, agli arredi e al design dei luoghi di lavoro e degli spazi adibiti per esempio alle visite mediche. E, non ultimo, alla progettazione di strumenti e attrezzature da lavoro, in particolare, dei dispositivi di protezione individuale, affinché tengano conto delle diversità e non siano costruiti su un ipotetico, quanto irrealistico, "uomo medio".
avv. Ilaria Li Vigni, Studio Legale Giommoni Li Vigni