n. 19 anno 2024
L’eterna questione dei controlli sui dipendenti: il Telepass
di Marcello Floris
Il telepass montato su vettura aziendale non è uno strumento di controllo della prestazione lavorativa a distanza vietato dallo Statuto dei lavoratori, bensì un apparecchio di controllo organizzativo interno, di cui il dipendente è, tra l’altro, a conoscenza. Conseguentemente La Corte di Cassazione con la ordinanza pubblicata il 20 giugno 2024 ha confermato la validità del licenziamento del dipendente, avendo constatato la gravità del comportamento addebitato –rimasto sostanzialmente ingiustificato - e la proporzionalità della sanzione espulsiva, ad esito alla valutazione delle circostanze.
Infatti il datore di lavoro aveva rilevato la sosta dell'auto aziendale affidata per servizio al lavoratore e ad un suo collega, in coincidenza con il turno lavorativo. L’auto era rimasta inoperosa sul piazzale del posto di manutenzionee nel rapporto di servizio era stato pure registrato un intervento di rimozione di un ostacolo in orario incoerente con i dati del telepass installato sull'auto e neppure segnalato alla sala radio, in violazione delle disposizioni di servizio aziendali.
Secondo la Corte, il mancato pattugliamento derivante dalla sosta del mezzo, costituisce una violazione insanabile del vincolo fiduciario poiché tali mansioni rientrano nelle attività proprie del lavoratore quale ausiliario alla viabilità, secondo il contratto collettivo applicabile.
Il lavoratore ha eccepito la mancata prova della giusta causa di licenziamento, non essendo utilizzabili i dati del telepass poiché ciò costituirebbe controllo a distanza vietato dall'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori. La Corte, invece, seguendo il proprio consolidato orientamento ha ribadito che l'imprenditore conserva il potere di controllo dell'adempimento della prestazione lavorativa, direttamente o mediante l'organizzazione gerarchica che lui fa capo e che sia conosciuta dai dipendenti, anche in presenza dell'articolo 3 dello statuto dei lavoratori. Il divieto dell'articolo 4 della legge 300 del 1970 non è applicabile al caso di specie perché è riferito esclusivamente alle apparecchiature per il controllo a distanza e non è applicabile analogicamente. Il telepedaggio però è un sistema radio elettronico per il pagamento automatico del pedaggio autostradale e non è quindi uno strumento di controllo a distanza vietato, bensì un apparecchio che ha la finalità di controllo organizzativo interno, nota al dipendente.
L’art.3 dello Statuto stabilisce che i nominativi e le mansioni del personale addetto alla vigilanza dell’attività lavorativa debbono essere comunicati ai lavoratori. L’art 4, in sintesi, dice che gli strumenti con i quali si possa anche controllare a distanza l'attività del lavoratore possono essere impiegati solo per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e la tutela del patrimonio e possono essere installati solo previo accordo con le rappresentanze sindacali unitarie o con l'autorizzazione dell'ispettorato nazionale del lavoro, salvo il caso in cui detti strumenti siano utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa.
Da qui si comprende appunto l'attenzione della Corte alla natura dello strumento: se si ritiene appunto che non sia un mezzo di controllo della prestazione, ma solo un apparecchio di verifica amministrativa ed organizzativa, ecco che il divieto di cui all'articolo 4 non opera ed i dati rilevati possono essere liberamente utilizzati a fini disciplinari.
Sempre in tema di controlli sui dipendenti si è ancora espressa la Cassazione con altra ordinanza del 20 giugno 2024. I nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell'attività lavorativa devono essere comunicati ai lavoratori interessati, secondo l'articolo 3 dello Statuto dei lavoratori, prima citato. Tale controllo però deve avvenire direttamente da parte dell'imprenditore o mediante l'organizzazione gerarchica che a lui fa capo. In ogni altro caso, il controllo di terzi non può riguardare in nessun caso l'inadempimento dell'obbligazione contrattuale del lavoratore, ma deve limitarsi agli atti illeciti dal lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell'obbligazione contrattuale (cfr. anche Cass. 9167 del 2023 che cita precedenti più risalenti quali Cass. 8388 del 2002 e Cass. 9576 del 2001). E’ chiaro che, specie in tempi di ampio utilizzo dello smart working, il datore di lavoro dovrà avere ben presenti i limiti posti all'esercizio del potere di controllo: le verifiche di terzi quali agenzie investigative o guardie giurate non potranno riguardare l'adempimento dell'obbligazione contrattuale del lavoratore di prestare la propria opera.
La giurisprudenza in materia di controlli è notoriamente molto vasta e variegata. Il tema peraltro è anche molto ampio. Si riscontrano anche precedenti specifici sull'argomento della ordinanza del 20 giugno 2024 sulla legittimità del controllo tramite telepass.
È legittimo il licenziamento per giusta causa intimato al dipendente che, in qualità di capo zona, abbia ripetutamente omesso i controlli di propria competenza presso i punti vendita della società e usato il telepass aziendale per ragioni extralavorative. Si tratta di un comportamento lesivo del vincolo fiduciario anche avuto riguardo al ruolo rivestito dal dipendente ed alle modalità, autonome e non soggette a controllo, di svolgimento della prestazione lavorativa. (Cass. Civ. Sez. Lav. 3.6.2020, n. 25732).
La legittimità dei controlli cd. difensivi in senso stretto presuppone il "fondato sospetto" del datore di lavoro circa comportamenti illeciti di uno o più lavoratori; ne consegue che spetta al datore l'onere di allegare e di provare le circostanze che l'hanno indotto al controllo tecnologico “ex post”, sia perché solo il predetto sospetto consente l'azione datoriale fuori del perimetro di applicazione diretta dell'art. 4 St. lav., sia perché incombe sul datore, ex art. 5 l. n. 604 del 1966, la dimostrazione degli elementi che giustificano il licenziamento. (Cass. Civ., Sez. Lav. 26.6 2023, n. 18168).
In tema di sistemi difensivi, sono consentiti, anche dopo la modifica dell'art. 4 St.lav. ad opera dell'art. 23 del d.lgs. n. 151 del 2015, i controlli anche tecnologici posti in essere dal datore di lavoro finalizzati alla tutela di beni estranei al rapporto di lavoro o ad evitare comportamenti illeciti, in presenza di un fondato sospetto circa la commissione di un illecito, purché sia assicurato un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali, correlate alla libertà di iniziativa economica, rispetto alla tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore, sempre che il controllo riguardi dati acquisiti successivamente all'insorgere del sospetto. La Corte, in accoglimento del motivo di ricorso incentrato sulla violazione dell'art. 4 st.lav., ha cassato la pronunzia del giudice del gravame, sul rilievo che quest'ultimo, nel ritenere utilizzabili determinate informazioni poste a base della contestazione disciplinare ed acquisite tramite "file di log" in conseguenza di un "alert" proveniente dal sistema informatico, aveva omesso di indagare sull'esistenza di un fondato sospetto generato dall'"alert" in questione, di verificare se i dati informatici fossero stati raccolti prima o dopo l'insorgere del sospetto, nonché di valutare il corretto bilanciamento sopra indicate). (Cass. Civ., Sez. Lav., 12.11.2021, n. 34092). L’illegittimità dei controlli – e quindi l’inutilizzabilità dei dati del telepass in assenza di fondato sospetto e di preventiva informativa privacy - è stata ribadita, rispettivamente, anche dall’ordinanza della Cassazione del 3 giugno 2024, n. 15391 e dalla sentenza del 4 maggio 2021, n. 121.
Invece è stato ritenuto legittimo il controllo del PC aziendale per accertare attività extra-lavorative poiché esulano dall'ambito di applicazione dell'art. 4, comma 2, st.lav. i controlli difensivi da parte del datore se diretti ad accertare comportamenti illeciti e lesivi del patrimonio e dell'immagine aziendale, tanto più se disposti "ex post", ossia dopo l'attuazione del comportamento in addebito, così da prescindere dalla mera sorveglianza sull'esecuzione della prestazione lavorativa» (Cass. civ., sez. lav., 28.5.2018, n. 13266).
E’ solo una breve rassegna, ma sufficiente a mostrare la complessità del tema dei controlli sui dipendenti.
Marcello Floris | Executive Partner | Co-Head Employment and Pensions (Italy) | Eversheds Sutherland